Viene annotata la pronuncia n. 6839 del 20 marzo 2018 con la quale la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha statuito che il tentativo di conciliazione previsto in materia di contratti agrari ex art. 11 D.lgs. 150/2011 (già art. 46 L. 203/1982) deve obbligatoriamente essere esperito in via preventiva, rispetto al deposito del ricorso per ingiunzione ex art. 633 e ss. c.p.c., pena l’improponibilità della relativa domanda. Si è, inoltre, colta l’occasione per formulare brevi riflessioni circa il rapporto fra l’oggetto della richiesta di conciliazione e l’oggetto della domanda giudiziale.
Martinoli, R., Conciliazione agraria e tutela monitoria per la prima volta al vaglio della Cassazione, <<GIURISPRUDENZA ITALIANA>>, 2019; 2019 (Aprile): 845-855 [http://hdl.handle.net/10807/151946]
Conciliazione agraria e tutela monitoria per la prima volta al vaglio della Cassazione
Martinoli, Riccardo
2019
Abstract
Viene annotata la pronuncia n. 6839 del 20 marzo 2018 con la quale la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha statuito che il tentativo di conciliazione previsto in materia di contratti agrari ex art. 11 D.lgs. 150/2011 (già art. 46 L. 203/1982) deve obbligatoriamente essere esperito in via preventiva, rispetto al deposito del ricorso per ingiunzione ex art. 633 e ss. c.p.c., pena l’improponibilità della relativa domanda. Si è, inoltre, colta l’occasione per formulare brevi riflessioni circa il rapporto fra l’oggetto della richiesta di conciliazione e l’oggetto della domanda giudiziale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.