Secondo il Consiglio di Stato il potere di annullamento d’ufficio puo` essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21 nonies, l. 241/1990, ove sia la conseguenza di attestazioni o rappresentazioni non rispondenti al vero, dolosamente prodotte all’amministrazione dall’interessato, a prescindere dall’accertamento definitivo del reato di falso. In assenza di un chiaro fondamento normativo, tale orientamento giurisprudenziale e` dichiaratamente fondato su esigenze di equità, ma risulta comunque foriero di alcune incoerenze sul piano sistematico.
Cerbo, P., Brevi note sul potere di autotutela ‘‘tardivo’’, <<GIURISPRUDENZA ITALIANA>>, 2020; (marzo 2020): 655-658 [http://hdl.handle.net/10807/151898]
Brevi note sul potere di autotutela ‘‘tardivo’’
Cerbo, Pasquale
2020
Abstract
Secondo il Consiglio di Stato il potere di annullamento d’ufficio puo` essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21 nonies, l. 241/1990, ove sia la conseguenza di attestazioni o rappresentazioni non rispondenti al vero, dolosamente prodotte all’amministrazione dall’interessato, a prescindere dall’accertamento definitivo del reato di falso. In assenza di un chiaro fondamento normativo, tale orientamento giurisprudenziale e` dichiaratamente fondato su esigenze di equità, ma risulta comunque foriero di alcune incoerenze sul piano sistematico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.