La pronuncia in commento indaga, fuori dal campo di applicazione della L. n. 24/2017, i rapporti interni tra struttura sanitaria e medico ausiliario per le ipotesi in cui la prima provveda a risarcire il danno arrecato al paziente dalla negligente esecuzione della prestazione da parte del medico. Per tale caso - reputati medico e struttura obbligati in solido, seppure a titolo diverso, per il medesimo danno cagionato al paziente - la sentenza esclude la rivalsa integrale nei riguardi dell’ausiliario (invece prospettabile per il diverso caso di solidarietà ex art. 2049 c.c.) ritenendo applicabile alla fattispecie, in via analogica, la regola di cui all’art. 2055 c.c., che consente la ripartizione interna delle responsabilità di medico e struttura, ed in particolare la presunzione di pari responsabilità di cui al terzo comma della menzionata disposizione codicistica. La struttura sanitaria avrebbe invece rivalsa per l’intero esborso nel caso in cui la condotta del medico ausiliario si riveli del tutto “staccata” e deviante rispetto al piano dell’impegno obbligatorio assunto dalla struttura.

D'Adda, A., I limiti alla rivalsa della struttura sanitaria sul medico (e del debitore sul proprio ausiliario): la Suprema Corte si confronta con il sistema della responsabilità civile, <<DANNO E RESPONSABILITÀ>>, 2020; (1): 59-64 [http://hdl.handle.net/10807/148206]

I limiti alla rivalsa della struttura sanitaria sul medico (e del debitore sul proprio ausiliario): la Suprema Corte si confronta con il sistema della responsabilità civile

D'Adda, Alessandro
2020

Abstract

La pronuncia in commento indaga, fuori dal campo di applicazione della L. n. 24/2017, i rapporti interni tra struttura sanitaria e medico ausiliario per le ipotesi in cui la prima provveda a risarcire il danno arrecato al paziente dalla negligente esecuzione della prestazione da parte del medico. Per tale caso - reputati medico e struttura obbligati in solido, seppure a titolo diverso, per il medesimo danno cagionato al paziente - la sentenza esclude la rivalsa integrale nei riguardi dell’ausiliario (invece prospettabile per il diverso caso di solidarietà ex art. 2049 c.c.) ritenendo applicabile alla fattispecie, in via analogica, la regola di cui all’art. 2055 c.c., che consente la ripartizione interna delle responsabilità di medico e struttura, ed in particolare la presunzione di pari responsabilità di cui al terzo comma della menzionata disposizione codicistica. La struttura sanitaria avrebbe invece rivalsa per l’intero esborso nel caso in cui la condotta del medico ausiliario si riveli del tutto “staccata” e deviante rispetto al piano dell’impegno obbligatorio assunto dalla struttura.
2020
Italiano
D'Adda, A., I limiti alla rivalsa della struttura sanitaria sul medico (e del debitore sul proprio ausiliario): la Suprema Corte si confronta con il sistema della responsabilità civile, <<DANNO E RESPONSABILITÀ>>, 2020; (1): 59-64 [http://hdl.handle.net/10807/148206]
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