La nozione di rifiuto dell art. 1, comma 1, lett. a, dir. 2006/12/CE va interpretata in modo estensivo e la possibi-lità di considerare un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di estrazione o di fab-bricazione (che non è principalmente destinato a produrlo) sottoprodotto di cui il detentore non intende di-sfarsi, deve essere limitata alle situazioni in cui il riutilizzo non è semplicemente eventuale, bensì certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione o di utilizzazione: perciò l art. 7, comma 1, lett. b), L. prov. Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 - che fa sorgere la presunzione che, nel-le situazioni da esso previste, le terre e rocce da scavo costituiscano sottoprodotti che presentano per il loro detentore, data la sua volontà di riutilizzarli, un vantaggio o un valore economico anziché un onere di cui egli cercherebbe di disfarsi - è costituzionalmente illegittimo per contrasto con la citata direttiva, norma interposta atta ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all ordinamento co-munitario, in base all art. 117, comma 1, della Costituzione
Cerbo, P., Corte costituzionale e nozione di rifiuto: vecchi e nuovi problemi fra diritto interno e diritto comunitario (nota a Corte cost. 14 marzo 2008, n. 62), <<URBANISTICA E APPALTI>>, 2008; (Agosto): 943-956 [http://hdl.handle.net/10807/14578]
Corte costituzionale e nozione di rifiuto: vecchi e nuovi problemi fra diritto interno e diritto comunitario (nota a Corte cost. 14 marzo 2008, n. 62)
Cerbo, Pasquale
2008
Abstract
La nozione di rifiuto dell art. 1, comma 1, lett. a, dir. 2006/12/CE va interpretata in modo estensivo e la possibi-lità di considerare un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di estrazione o di fab-bricazione (che non è principalmente destinato a produrlo) sottoprodotto di cui il detentore non intende di-sfarsi, deve essere limitata alle situazioni in cui il riutilizzo non è semplicemente eventuale, bensì certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione o di utilizzazione: perciò l art. 7, comma 1, lett. b), L. prov. Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 - che fa sorgere la presunzione che, nel-le situazioni da esso previste, le terre e rocce da scavo costituiscano sottoprodotti che presentano per il loro detentore, data la sua volontà di riutilizzarli, un vantaggio o un valore economico anziché un onere di cui egli cercherebbe di disfarsi - è costituzionalmente illegittimo per contrasto con la citata direttiva, norma interposta atta ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all ordinamento co-munitario, in base all art. 117, comma 1, della CostituzioneI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.