L'articolo prende le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2016 che chiude una complessa vicenda giudiziaria cominciata nel 2003, e che ha visto opporsi a livelli di giurisdizione differenti la UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) al Governo in merito alla questione se la richiesta di avviare le trattative per un’intesa ai sensi dell’art. 8, comma terzo Cost., costituisca o non costituisca una “pretesa”, e se il mancato soddisfacimento di essa sia giustiziabile innanzi alla giustizia comune, come pure aveva stabilito la Cassazione con la sentenza n. 16305 del 28 giugno 2013. Pare tuttavia debole la motivazione addotta dalla Corte per giustificare una responsabilità meramente politica dell Governo: dalla discrezionalità nel concludere il procedimento di stipula dell’intesa, o, se stipulata, dalla responsabilità politica di non tradurre eventualmente in legge l’intesa, non si può infatti dedurre una discrezionalità meramente politica nell’avvio delle trattative.
Bettetini, A., Gruppi sociali, confessioni religiose, intese: sulla giustiziabilità di una pretesa all’avvio delle trattative preordinate alla conclusione di un’intesa ex art. 8, terzo comma, Cost., <<DIRITTO E RELIGIONI>>, 2016; (1): 88-104 [http://hdl.handle.net/10807/145297]
Gruppi sociali, confessioni religiose, intese: sulla giustiziabilità di una pretesa all’avvio delle trattative preordinate alla conclusione di un’intesa ex art. 8, terzo comma, Cost.
Bettetini, Andrea
2016
Abstract
L'articolo prende le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2016 che chiude una complessa vicenda giudiziaria cominciata nel 2003, e che ha visto opporsi a livelli di giurisdizione differenti la UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) al Governo in merito alla questione se la richiesta di avviare le trattative per un’intesa ai sensi dell’art. 8, comma terzo Cost., costituisca o non costituisca una “pretesa”, e se il mancato soddisfacimento di essa sia giustiziabile innanzi alla giustizia comune, come pure aveva stabilito la Cassazione con la sentenza n. 16305 del 28 giugno 2013. Pare tuttavia debole la motivazione addotta dalla Corte per giustificare una responsabilità meramente politica dell Governo: dalla discrezionalità nel concludere il procedimento di stipula dell’intesa, o, se stipulata, dalla responsabilità politica di non tradurre eventualmente in legge l’intesa, non si può infatti dedurre una discrezionalità meramente politica nell’avvio delle trattative.File | Dimensione | Formato | |
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