Si tratta di un intervento piuttosto ampio ove si evidenziano - sulla base del parere problematizzante approvato il 18 luglio 2019 dal Comitato Nazionale per la Bioetica in tema di suicidio medicalmente assistito, a seguito della ordinanza in 207/2018 della Corte costituzionale che sollecita un'iniziativa parlamentare circa la materia di cui all'art. 580 c.p., nella parte riguardante l'aiuto al suicidio - le ragioni per le quali l'introduzione di ambiti in cui sia ammessa la collaborazione alla morte altrui, nel solco del c.d. diritto di morire, verrebbe facilmente a configurare la colpevolizzazione dei malati affetti da patologie gravi non più suscettibili di guarigione che chiedano di continuare a beneficiare di supporti terapeutici, e dunque a configurare un'implicita sollecitazione degli stessi a far uso di tale supposto diritto: con effetti assai delicati, anche dal punto di vista costituzionale, per quanto concerne la tutela dei soggetti più deboli. In tal senso, si esprime l'opinione che il punto di equilibrio rispetto alle c.d. scelte di fine vita debba rimanere quello fissato dalla legge n. 219/2017, salva la possibilità di una diversificazione delle casistiche, e delle connesse risposte sanzionatorie, rilevanti ai sensi del suddetto art. 580 c.p.
Eusebi, L., Nel «diritto di morire» c’è un inganno pericoloso, <<BRESCIAOGGI NUOVO>>, 2019-08-13 [http://hdl.handle.net/10807/141356]
Nel «diritto di morire» c’è un inganno pericoloso
Eusebi, Luciano
2019
Abstract
Si tratta di un intervento piuttosto ampio ove si evidenziano - sulla base del parere problematizzante approvato il 18 luglio 2019 dal Comitato Nazionale per la Bioetica in tema di suicidio medicalmente assistito, a seguito della ordinanza in 207/2018 della Corte costituzionale che sollecita un'iniziativa parlamentare circa la materia di cui all'art. 580 c.p., nella parte riguardante l'aiuto al suicidio - le ragioni per le quali l'introduzione di ambiti in cui sia ammessa la collaborazione alla morte altrui, nel solco del c.d. diritto di morire, verrebbe facilmente a configurare la colpevolizzazione dei malati affetti da patologie gravi non più suscettibili di guarigione che chiedano di continuare a beneficiare di supporti terapeutici, e dunque a configurare un'implicita sollecitazione degli stessi a far uso di tale supposto diritto: con effetti assai delicati, anche dal punto di vista costituzionale, per quanto concerne la tutela dei soggetti più deboli. In tal senso, si esprime l'opinione che il punto di equilibrio rispetto alle c.d. scelte di fine vita debba rimanere quello fissato dalla legge n. 219/2017, salva la possibilità di una diversificazione delle casistiche, e delle connesse risposte sanzionatorie, rilevanti ai sensi del suddetto art. 580 c.p.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.