Il legittimo affidamento doganale, di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, consente di escludere il recupero, a posteriori, dei dazi doganali allorquando l’Autorita` doganale abbia commesso un errore che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal contribuente, avendo questi agito in buona fede e avendo rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore circa la dichiarazione doganale. L’errore dell’Amministrazione doganale deve consistere in un comportamento “attivo”, non potendosi ravvisare l’errore in ipotesi di comportamenti meramente passivi o nell’ipotesi di ricevimento di dichiarazioni inesatte del debitore, nonche ́nel caso di precedenti accessi e verifiche in cui non siano state riscontrate irregolarita` tributarie commesse dal contribuente.
Peruzza, D., Degani, G. E., Legittimo affidamento: necessario il comportamento “attivo” dell’Autorità doganale, <<IL FISCO>>, 2019; (23): 2269-2273 [http://hdl.handle.net/10807/137552]
Legittimo affidamento: necessario il comportamento “attivo” dell’Autorità doganale
Peruzza, Damiano
Co-primo
;Degani, Giorgio Emanuele
Co-primo
2019
Abstract
Il legittimo affidamento doganale, di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, consente di escludere il recupero, a posteriori, dei dazi doganali allorquando l’Autorita` doganale abbia commesso un errore che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal contribuente, avendo questi agito in buona fede e avendo rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore circa la dichiarazione doganale. L’errore dell’Amministrazione doganale deve consistere in un comportamento “attivo”, non potendosi ravvisare l’errore in ipotesi di comportamenti meramente passivi o nell’ipotesi di ricevimento di dichiarazioni inesatte del debitore, nonche ́nel caso di precedenti accessi e verifiche in cui non siano state riscontrate irregolarita` tributarie commesse dal contribuente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.