Il contributo ha l’obiettivo di condurre una riflessione di carattere sistematico sui contenuti, sulle ricadute concrete e sui limiti del principio di autonomia confessionale alla luce dei più recenti sviluppi degli assetti interordinamentali nei rapporti tra Stato e confessioni religiose e della riflessione sul sistema delle fonti di diritto ecclesiastico. La Carta costituzionale, con lungimiranza, attraverso la peculiare formulazione degli artt. 7 comma 1 (principio di sovranità e indipendenza della Chiesa cattolica) e 8 comma 2 (autonomia statutaria delle confessioni religiose diverse dalla cattolica) ha consentito, con una lettura sistematica, l’enunciazione del generale principio di autonomia confessionale che ha saputo reggere, fino ad oggi, all’affermarsi di un compiuto pluralismo religioso, contribuendo alla valorizzazione della comune cornice dell’eguaglianza nella libertà di tutte le confessioni e delle “proiezioni istituzionali” delle formazioni sociali di natura religiosa. A settant’anni dalla sua entrata in vigore la struttura dei limiti operativi di tale principio è oggi messa alla prova attraverso alcune novità legislative che finiscono col mettere in discussione i consolidati assetti del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. La recente riforma del Terzo settore, nel ridisegnare senso e ruolo degli “enti religiosi civilmente riconosciuti” attraverso la previsione per questi del ramo “Terzo settore” e “Impresa sociale” con la previsione della predisposizione di un cd. “Regolamento di ramo” impone una sorta di compliance che, spinta alle estreme conseguenze, si traduce in una verifica di compatibilità circa i limiti del riconoscimento dell’autonomia confessionale. Nella stessa direzione si è mosso l’ancor più impegnativo GDPR europeo sulla privacy che impone un riassetto addirittura delle norme circa la gestione “da parte confessionale” di dati personali di carattere religioso e non solo. Entrambe le discipline esigono, a ben vedere, sia pur con modalità parzialmente differenti, un corretto e delicato bilanciamento tra normativa imperativa di diritto comune unilaterale, che anche le confessioni religiose devono rispettare in quanto “attori ordinamentali”, e area di specialità che, nel rispetto della struttura organizzativa e delle finalità proprie degli enti religiosi, lo stesso legislatore di diritto comune ritaglia loro, con formule e gradazioni variabili, nelle quali si innestano le discipline confessionali proprie e peculiari. Si tratta a ben vedere di una nuova e più impegnativa ridefinizione dei limiti operativi dell’autonomia confessionale che già oggi e sempre più nel futuro dovrà essere messa in discussione per un suo riallineamento con nuovi diritti e nuove forme di operatività con le quali le confessioni religiose dovranno essere capaci di confrontarsi.
Gianfreda, A., Autonomia confessionale e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. Riforma del Terzo settore e tutela della privacy: un banco di prova per la produzione normativa confessionale, in Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società, (Pisa, 18-19 October 2018), Pisa University Press, Pisa 2019: 347-366 [http://hdl.handle.net/10807/136619]
Autonomia confessionale e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. Riforma del Terzo settore e tutela della privacy: un banco di prova per la produzione normativa confessionale
Gianfreda, Anna
2019
Abstract
Il contributo ha l’obiettivo di condurre una riflessione di carattere sistematico sui contenuti, sulle ricadute concrete e sui limiti del principio di autonomia confessionale alla luce dei più recenti sviluppi degli assetti interordinamentali nei rapporti tra Stato e confessioni religiose e della riflessione sul sistema delle fonti di diritto ecclesiastico. La Carta costituzionale, con lungimiranza, attraverso la peculiare formulazione degli artt. 7 comma 1 (principio di sovranità e indipendenza della Chiesa cattolica) e 8 comma 2 (autonomia statutaria delle confessioni religiose diverse dalla cattolica) ha consentito, con una lettura sistematica, l’enunciazione del generale principio di autonomia confessionale che ha saputo reggere, fino ad oggi, all’affermarsi di un compiuto pluralismo religioso, contribuendo alla valorizzazione della comune cornice dell’eguaglianza nella libertà di tutte le confessioni e delle “proiezioni istituzionali” delle formazioni sociali di natura religiosa. A settant’anni dalla sua entrata in vigore la struttura dei limiti operativi di tale principio è oggi messa alla prova attraverso alcune novità legislative che finiscono col mettere in discussione i consolidati assetti del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. La recente riforma del Terzo settore, nel ridisegnare senso e ruolo degli “enti religiosi civilmente riconosciuti” attraverso la previsione per questi del ramo “Terzo settore” e “Impresa sociale” con la previsione della predisposizione di un cd. “Regolamento di ramo” impone una sorta di compliance che, spinta alle estreme conseguenze, si traduce in una verifica di compatibilità circa i limiti del riconoscimento dell’autonomia confessionale. Nella stessa direzione si è mosso l’ancor più impegnativo GDPR europeo sulla privacy che impone un riassetto addirittura delle norme circa la gestione “da parte confessionale” di dati personali di carattere religioso e non solo. Entrambe le discipline esigono, a ben vedere, sia pur con modalità parzialmente differenti, un corretto e delicato bilanciamento tra normativa imperativa di diritto comune unilaterale, che anche le confessioni religiose devono rispettare in quanto “attori ordinamentali”, e area di specialità che, nel rispetto della struttura organizzativa e delle finalità proprie degli enti religiosi, lo stesso legislatore di diritto comune ritaglia loro, con formule e gradazioni variabili, nelle quali si innestano le discipline confessionali proprie e peculiari. Si tratta a ben vedere di una nuova e più impegnativa ridefinizione dei limiti operativi dell’autonomia confessionale che già oggi e sempre più nel futuro dovrà essere messa in discussione per un suo riallineamento con nuovi diritti e nuove forme di operatività con le quali le confessioni religiose dovranno essere capaci di confrontarsi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.