In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, il principio stabilito dalla Banca d’Italia, su conforme delibera del CICR, secondo cui ‘‘particolari contratti’’ possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta ‘‘in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto’’ deve essere inteso nel senso che l’intento di agevolare ‘‘particolari modalità della contrattazione non comporta – in una equilibrata visione degli interessi in campo – una ‘‘radicale’’ soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare salvaguardi la necessaria indicazione, nel ‘‘contratto madre’’, delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il ‘‘contratto figlio’’.
Grossule, E., Apertura di credito in conto corrente e deroga della forma scritta ab substantiam, <<GIURISPRUDENZA ITALIANA>>, 2018; (7): 1580-1584 [http://hdl.handle.net/10807/135390]
Apertura di credito in conto corrente e deroga della forma scritta ab substantiam
Grossule, Edoardo
2018
Abstract
In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, il principio stabilito dalla Banca d’Italia, su conforme delibera del CICR, secondo cui ‘‘particolari contratti’’ possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta ‘‘in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto’’ deve essere inteso nel senso che l’intento di agevolare ‘‘particolari modalità della contrattazione non comporta – in una equilibrata visione degli interessi in campo – una ‘‘radicale’’ soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare salvaguardi la necessaria indicazione, nel ‘‘contratto madre’’, delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il ‘‘contratto figlio’’.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.