Le sentenze del giudice amministrativo non passate in giudicato, ove non sospese, sono esecutive e passibili di essere eseguite con il rimedio dell’ottemperanza. Tuttavia, rispetto ad esse lo strumento dell’astreinte previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. non trova applicazione, perché è ammesso solo per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato. La penalità di mora (c.d. “astreinte”) decorre non dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di ottemperanza, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di cognizione.
Cordova, G., Nota a Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2815, <<IL FORO ITALIANO>>, 2018; (9): 446-453 [http://hdl.handle.net/10807/134047]
Nota a Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2815
Cordova, GiovannaPrimo
2018
Abstract
Le sentenze del giudice amministrativo non passate in giudicato, ove non sospese, sono esecutive e passibili di essere eseguite con il rimedio dell’ottemperanza. Tuttavia, rispetto ad esse lo strumento dell’astreinte previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. non trova applicazione, perché è ammesso solo per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato. La penalità di mora (c.d. “astreinte”) decorre non dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di ottemperanza, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di cognizione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.