L'art. 5, comma 9, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche in l. 12 luglio 2011, n. 106, che consente alle regioni di prevedere una volumetria aggiuntiva di quella precedente, è disposizione di carattere eccezionale e derogatoria e pertanto di stretta interpretazione: i benefici da esso previsti sono ammessi solo se rivolti alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente o a promuovere o agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate. L'istituto del silenzio assenso nel settore edilizio è applicabile solo ai casi di attività vincolata.
Cordova, G., Nota a Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 2017, n. 1828, <<IL FORO ITALIANO>>, 2017; (12): 654-657 [http://hdl.handle.net/10807/134045]
Nota a Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 2017, n. 1828
Cordova, GiovannaPrimo
2017
Abstract
L'art. 5, comma 9, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche in l. 12 luglio 2011, n. 106, che consente alle regioni di prevedere una volumetria aggiuntiva di quella precedente, è disposizione di carattere eccezionale e derogatoria e pertanto di stretta interpretazione: i benefici da esso previsti sono ammessi solo se rivolti alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente o a promuovere o agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate. L'istituto del silenzio assenso nel settore edilizio è applicabile solo ai casi di attività vincolata.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.