Il perdurare dell'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato, anche dopo la nomina del commissario ad acta, giustifica l'applicazione di una penalità di mora a carico dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 114 cod. proc. amm., ove non si riscontrino una manifesta iniquità né ragioni ostative.
Cordova, G., Nota a Cons. Stato., sez. V, 9 aprile 2015, n. 1821, <<IL FORO ITALIANO>>, 2016; (2): 99-114 [http://hdl.handle.net/10807/134035]
Nota a Cons. Stato., sez. V, 9 aprile 2015, n. 1821
Cordova, GiovannaPrimo
2016
Abstract
Il perdurare dell'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato, anche dopo la nomina del commissario ad acta, giustifica l'applicazione di una penalità di mora a carico dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 114 cod. proc. amm., ove non si riscontrino una manifesta iniquità né ragioni ostative.File in questo prodotto:
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