La penalità di mora (c.d. "astreinte") è una misura esecutiva indiretta a carattere pecuniario che mira a vincere la resistenza del debitore e assolve ad una funzione coercitivo-sanzionatoria e non ad una funzione riparatoria. Nell'ambito del giudizio di ottemperanza la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e) del cod. proc. amm., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria
Cordova, G., Nota a Cons. Stato., ad.plen., 25 giugno 2014, n. 15, <<IL FORO ITALIANO>>, 2016; (2): 99-114 [http://hdl.handle.net/10807/134034]
Nota a Cons. Stato., ad.plen., 25 giugno 2014, n. 15
Cordova, GiovannaPrimo
2016
Abstract
La penalità di mora (c.d. "astreinte") è una misura esecutiva indiretta a carattere pecuniario che mira a vincere la resistenza del debitore e assolve ad una funzione coercitivo-sanzionatoria e non ad una funzione riparatoria. Nell'ambito del giudizio di ottemperanza la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e) del cod. proc. amm., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniariaFile in questo prodotto:
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