Dopo aver ribadito la vigenza della regola generale desumibile dalla l. 689 del 1981, il Consiglio di Stato ha precisato che nella disciplina di settore l’art. 8, comma 4, d.lg. 163 del 2006 aveva demandato ad un regolamento dell’AVCP (oggi, di ANAC) la fissazione dei termini “a difesa” nel procedimento sanzionatorio, consentendo a tale stregua una deroga alla disciplina generale; tale facoltà di deroga si è sostanziata, negli artt. 6 e 9 del regolamento unico sull’esercizio del potere sanzionatorio, nella fissazione di un termine massimo di centottanta giorni per l’irrogazione della sanzione, da ritenersi perentorio (quand’anche non espressamente qualificato tale dal regolamento. Le disposizioni applicate nella sentenza in commento non sono più vigenti: in particolare, a seguito dell’abrogazione del d.lg. 163 del 2006, la nuova disposizione primaria di riferimento (art. 213, comma 13, d.lg. 50 del 2016) non fa alcuno specifico riferimento ai termini procedimentali ed anzi precisa espressamente che il potere sanzionatorio debba essere esercitato “nel rispetto dei principi di cui alla l. 689 del 1981”: ciononostante, la pronuncia conserva perdurante interesse l’individuazione nella sentenza in commento della ratio della fissazione di un termine finale del procedimento sanzionatorio: essa non risponde soltanto alla “esigenza di garanzia dell’efficienza dell’azione amministrativa”, ma pure alla “necessità di evitare che i tempi dilatati del procedimento sanzionatorio divengano ragione di insicurezza giuridica per gli interessi degli operatori economici coinvolti” e ciò tanto più in un contesto nel quale le conseguenze del provvedimento sanzionatorio possono addirittura sostanziarsi nella preclusione per l’impresa a “competere efficacemente nel settore economico di appartenenza”

Cerbo, P., Nota a Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2018, n. 5695 in materia di termini per la conclusione del procedimento sanzionatorio, <<IL FORO ITALIANO>>, 2018; (12): 616-617 [http://hdl.handle.net/10807/132752]

Nota a Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2018, n. 5695 in materia di termini per la conclusione del procedimento sanzionatorio

Cerbo, Pasquale
2018

Abstract

Dopo aver ribadito la vigenza della regola generale desumibile dalla l. 689 del 1981, il Consiglio di Stato ha precisato che nella disciplina di settore l’art. 8, comma 4, d.lg. 163 del 2006 aveva demandato ad un regolamento dell’AVCP (oggi, di ANAC) la fissazione dei termini “a difesa” nel procedimento sanzionatorio, consentendo a tale stregua una deroga alla disciplina generale; tale facoltà di deroga si è sostanziata, negli artt. 6 e 9 del regolamento unico sull’esercizio del potere sanzionatorio, nella fissazione di un termine massimo di centottanta giorni per l’irrogazione della sanzione, da ritenersi perentorio (quand’anche non espressamente qualificato tale dal regolamento. Le disposizioni applicate nella sentenza in commento non sono più vigenti: in particolare, a seguito dell’abrogazione del d.lg. 163 del 2006, la nuova disposizione primaria di riferimento (art. 213, comma 13, d.lg. 50 del 2016) non fa alcuno specifico riferimento ai termini procedimentali ed anzi precisa espressamente che il potere sanzionatorio debba essere esercitato “nel rispetto dei principi di cui alla l. 689 del 1981”: ciononostante, la pronuncia conserva perdurante interesse l’individuazione nella sentenza in commento della ratio della fissazione di un termine finale del procedimento sanzionatorio: essa non risponde soltanto alla “esigenza di garanzia dell’efficienza dell’azione amministrativa”, ma pure alla “necessità di evitare che i tempi dilatati del procedimento sanzionatorio divengano ragione di insicurezza giuridica per gli interessi degli operatori economici coinvolti” e ciò tanto più in un contesto nel quale le conseguenze del provvedimento sanzionatorio possono addirittura sostanziarsi nella preclusione per l’impresa a “competere efficacemente nel settore economico di appartenenza”
2018
Italiano
Cerbo, P., Nota a Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2018, n. 5695 in materia di termini per la conclusione del procedimento sanzionatorio, <<IL FORO ITALIANO>>, 2018; (12): 616-617 [http://hdl.handle.net/10807/132752]
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