La nota esamina la sentenza Tar Lazio, sez. II ter, 4 gennaio 2016, n. 7 secondo cui l'istanza di accesso a documenti, oggetto di un provvedimento di sequestro ai sensi dell'art. 253 e ss. c.p.p., può essere rigettata solo quando l'amministrazione non abbia ottenuto dall'autorità giudiziaria procedente l'estrazione di copia consentita ai sensi dell'art. 258 c.p.p.
Natalello, D., nota a Tar Lazio, sez. II ter, 4 gennaio 2016, n. 7, <<IL FORO ITALIANO>>, 2016; (6): N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/132600]
nota a Tar Lazio, sez. II ter, 4 gennaio 2016, n. 7
Natalello, Doriana
2016
Abstract
La nota esamina la sentenza Tar Lazio, sez. II ter, 4 gennaio 2016, n. 7 secondo cui l'istanza di accesso a documenti, oggetto di un provvedimento di sequestro ai sensi dell'art. 253 e ss. c.p.p., può essere rigettata solo quando l'amministrazione non abbia ottenuto dall'autorità giudiziaria procedente l'estrazione di copia consentita ai sensi dell'art. 258 c.p.p.File in questo prodotto:
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