Nell'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi si caratterizzi per errori od omissioni, il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa entro e non oltre i termini di cui all'art. 43, D.P.R. n. 600/1973 se questa è diretta ad evitare un danno per l'Amministrazione finanziaria. Al contrario, se l'integrativa è diretta ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, l'emendabilità è preclusa oltre il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo. La disciplina del D.L. 193/2016, che ha uniformato i termini per le integrative, è irretroattiva, ma, per il passato, il contribuente può esercitare il diritto al rimborso o far valere gli errori dichiarativi in sede di processo tributario.
Peruzza, D., Degani, G. E., L'emendabilità della dichiarazione tributaria a due vie, <<IL FISCO>>, 2019; (8): 783-786 [http://hdl.handle.net/10807/129952]
L'emendabilità della dichiarazione tributaria a due vie
Peruzza, DamianoPrimo
;Degani, Giorgio EmanueleSecondo
2019
Abstract
Nell'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi si caratterizzi per errori od omissioni, il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa entro e non oltre i termini di cui all'art. 43, D.P.R. n. 600/1973 se questa è diretta ad evitare un danno per l'Amministrazione finanziaria. Al contrario, se l'integrativa è diretta ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, l'emendabilità è preclusa oltre il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo. La disciplina del D.L. 193/2016, che ha uniformato i termini per le integrative, è irretroattiva, ma, per il passato, il contribuente può esercitare il diritto al rimborso o far valere gli errori dichiarativi in sede di processo tributario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.