Il D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società” ha introdotto l’innovativo regime della “participation exemption” che prevede l’esenzione totale da imposizione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni che possiedono determinati requisiti. Le finalità perseguite attraverso l’introduzione del regime della “participation exemption” nel nostro ordinamento sono enunciate già nella Legge Delega per la Riforma fiscale nonché nella Relazione governativa di accompagnamento allo schema di decreto legislativo . Sono richiamati in particolare i seguenti obiettivi: - armonizzare il nostro sistema fiscale con quello degli altri Stati europei allo scopo di accrescerne la competitività e favorire sia la costituzione di società holding in Italia sia il “rimpatrio” di strutture societarie localizzate in Stati dove il regime di esenzione è una realtà consolidata da anni; si legge nella Relazione governativa che tale istituto “dovrebbe produrre, tra l’altro, un sistematico «rientro» di tutte quelle società estere (holding olandesi, lussemburghesi, ecc.) costituite al solo fine di fruire del regime di esenzione sulle plusvalenze ivi previsto”; - incentivare il passaggio di aziende e di rami d’azienda attraverso la cessione delle partecipazioni societarie che le rappresentano, in alternativa alla cessione diretta delle aziende stesse (la quale tra l’altro viene disincentivata attraverso l’abrogazione del regime sostitutivo ad aliquota agevolata); - evitare un fenomeno di doppia imposizione economica; la plusvalenza realizzata dalla cessione della partecipazione è astrattamente rappresentata da utili già conseguiti o conseguibili in futuro dalla società partecipata e che pertanto sono già stati assoggettati a imposizione in capo alla stessa (o lo saranno in futuro). Per dare attuazione a tali obiettivi il comma 1 dell’art. 4 della stessa Legge Delega indica quali “criteri direttivi”: - alla lettera c) l’esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, residenti e non residenti, al verificarsi delle condizioni richiamate dalla stessa norma; - alla lettera e) l’indeducibilità delle minusvalenze iscritte e la simmetrica indeducibilità di quelle realizzate relativamente a partecipazioni che si qualificano per l’esenzione, nonché l’indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di tali partecipazioni. Il regime della “participation exemption” introdotto dalla Riforma fiscale è strettamente connesso al nuovo regime di esclusione dei dividendi. “La detassazione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni costituisce il logico corollario del nuovo regime di tassazione dei dividendi, che sono parzialmente esclusi da imposizione, siano essi di fonte nazionale ovvero estera.” Infatti l’esenzione delle plusvalenze e l’esclusione dei dividendi derivano entrambi da uno dei principi che hanno ispirato la Riforma fiscale e cioè la tassazione del reddito in capo al soggetto che lo ha realmente prodotto (in tale caso la società partecipata) con conseguente neutralità fiscale di tutte le successive manifestazioni reddituali connesse, quali la distribuzione di dividendi o il realizzo di plus e minusvalenze. Trova quindi attuazione il principio desumibile dalla Relazione governativa secondo cui “la determinazione del prelievo va baricentrata sulla situazione oggettiva dell’impresa e non su quella soggettiva del socio”. Come già osservato, tanto il dividendo distribuito quanto la plusvalenza realizzata derivano da utili conseguiti, o conseguibili in futuro, che hanno già scontato, o che sconteranno, le imposte in capo alla società che li ha conseguiti. Prevedere un’imposizione del dividendo o della plusvalenza comporterebbe un fenomeno di doppia imposizione economica. I principi guida enunciati nella Legge Delega sono stati recepiti dai seguenti articoli del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir): - art. 87 disciplina del regime della “participation exemption” - art. 101, comma 1 indeducibilità delle minusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate per l’esenzione e indeducibilità di tutte le svalutazioni operate - art. 109, comma 5 trattamento tributario dei costi relativi alle partecipazioni L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune Circolari sulla Riforma fiscale. Con riferimento alla “participation exemption” i primi chiarimenti sono contenuti nel paragrafo 5.2 della Circolare n. 25 del 16 giugno 2004 intitolata “Ires/1 – Legge Delega 7 aprile 2003, n. 80 – Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344”, nonché nella Circolare n. 26/E del 16 giugno 2004 intitolata “Ires/2 – Il nuovo regime di tassazione dei dividendi. Decreto Legislativo 12 dicembre 2004, n. 344”. In data 4 agosto 2004 è stata pubblicata la Circolare n. 36/E intitolata “Ires/3 – Plusvalenze da realizzo di partecipazioni – Nuovo regime fiscale – Istruzioni – Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344” nella quale sono stati forniti chiarimenti e precisazioni sul regime della “participation exemption” integrando la disciplina dettata dal Tuir. Nell’Appendice normativa si riporta il testo integrale delle Circolari n. 25, n. 26 e n. 36.

Moro Visconti, R., Barbieri, C., La participation exemption, Il Sole 24 Ore, Milano 2005: 305 [http://hdl.handle.net/10807/127003]

La participation exemption

Moro Visconti, Roberto
;
2005

Abstract

Il D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società” ha introdotto l’innovativo regime della “participation exemption” che prevede l’esenzione totale da imposizione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni che possiedono determinati requisiti. Le finalità perseguite attraverso l’introduzione del regime della “participation exemption” nel nostro ordinamento sono enunciate già nella Legge Delega per la Riforma fiscale nonché nella Relazione governativa di accompagnamento allo schema di decreto legislativo . Sono richiamati in particolare i seguenti obiettivi: - armonizzare il nostro sistema fiscale con quello degli altri Stati europei allo scopo di accrescerne la competitività e favorire sia la costituzione di società holding in Italia sia il “rimpatrio” di strutture societarie localizzate in Stati dove il regime di esenzione è una realtà consolidata da anni; si legge nella Relazione governativa che tale istituto “dovrebbe produrre, tra l’altro, un sistematico «rientro» di tutte quelle società estere (holding olandesi, lussemburghesi, ecc.) costituite al solo fine di fruire del regime di esenzione sulle plusvalenze ivi previsto”; - incentivare il passaggio di aziende e di rami d’azienda attraverso la cessione delle partecipazioni societarie che le rappresentano, in alternativa alla cessione diretta delle aziende stesse (la quale tra l’altro viene disincentivata attraverso l’abrogazione del regime sostitutivo ad aliquota agevolata); - evitare un fenomeno di doppia imposizione economica; la plusvalenza realizzata dalla cessione della partecipazione è astrattamente rappresentata da utili già conseguiti o conseguibili in futuro dalla società partecipata e che pertanto sono già stati assoggettati a imposizione in capo alla stessa (o lo saranno in futuro). Per dare attuazione a tali obiettivi il comma 1 dell’art. 4 della stessa Legge Delega indica quali “criteri direttivi”: - alla lettera c) l’esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, residenti e non residenti, al verificarsi delle condizioni richiamate dalla stessa norma; - alla lettera e) l’indeducibilità delle minusvalenze iscritte e la simmetrica indeducibilità di quelle realizzate relativamente a partecipazioni che si qualificano per l’esenzione, nonché l’indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di tali partecipazioni. Il regime della “participation exemption” introdotto dalla Riforma fiscale è strettamente connesso al nuovo regime di esclusione dei dividendi. “La detassazione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni costituisce il logico corollario del nuovo regime di tassazione dei dividendi, che sono parzialmente esclusi da imposizione, siano essi di fonte nazionale ovvero estera.” Infatti l’esenzione delle plusvalenze e l’esclusione dei dividendi derivano entrambi da uno dei principi che hanno ispirato la Riforma fiscale e cioè la tassazione del reddito in capo al soggetto che lo ha realmente prodotto (in tale caso la società partecipata) con conseguente neutralità fiscale di tutte le successive manifestazioni reddituali connesse, quali la distribuzione di dividendi o il realizzo di plus e minusvalenze. Trova quindi attuazione il principio desumibile dalla Relazione governativa secondo cui “la determinazione del prelievo va baricentrata sulla situazione oggettiva dell’impresa e non su quella soggettiva del socio”. Come già osservato, tanto il dividendo distribuito quanto la plusvalenza realizzata derivano da utili conseguiti, o conseguibili in futuro, che hanno già scontato, o che sconteranno, le imposte in capo alla società che li ha conseguiti. Prevedere un’imposizione del dividendo o della plusvalenza comporterebbe un fenomeno di doppia imposizione economica. I principi guida enunciati nella Legge Delega sono stati recepiti dai seguenti articoli del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir): - art. 87 disciplina del regime della “participation exemption” - art. 101, comma 1 indeducibilità delle minusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate per l’esenzione e indeducibilità di tutte le svalutazioni operate - art. 109, comma 5 trattamento tributario dei costi relativi alle partecipazioni L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune Circolari sulla Riforma fiscale. Con riferimento alla “participation exemption” i primi chiarimenti sono contenuti nel paragrafo 5.2 della Circolare n. 25 del 16 giugno 2004 intitolata “Ires/1 – Legge Delega 7 aprile 2003, n. 80 – Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344”, nonché nella Circolare n. 26/E del 16 giugno 2004 intitolata “Ires/2 – Il nuovo regime di tassazione dei dividendi. Decreto Legislativo 12 dicembre 2004, n. 344”. In data 4 agosto 2004 è stata pubblicata la Circolare n. 36/E intitolata “Ires/3 – Plusvalenze da realizzo di partecipazioni – Nuovo regime fiscale – Istruzioni – Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344” nella quale sono stati forniti chiarimenti e precisazioni sul regime della “participation exemption” integrando la disciplina dettata dal Tuir. Nell’Appendice normativa si riporta il testo integrale delle Circolari n. 25, n. 26 e n. 36.
2005
Italiano
Monografia o trattato scientifico
Il Sole 24 Ore
Moro Visconti, R., Barbieri, C., La participation exemption, Il Sole 24 Ore, Milano 2005: 305 [http://hdl.handle.net/10807/127003]
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