Con la sent. 20 dicembre 2017, n. 275 la Corte esamina la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. 286/1998, disposizione che prevede il respingimento c.d. «differito», mediante accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera. La Corte, pur dichiarando l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, non si esime dall'inviare un «monito» al legislatore: l'accompagnamento coattivo alla frontiera, proprio perché misura coercitiva, comporta una restrizione della libertà personale e quindi richiede una disciplina conforme a quanto statuito dall'art. 13, comma 3, Cost., con particolare riferimento al rispetto della riserva di giurisdizione ivi prevista.
Monaco, G., Un «monito» al legislatore sulle modalità di esecuzione del respingimento alla frontiera dello straniero, <<QUADERNI COSTITUZIONALI>>, 2018; 2018 (2): 468-471. [doi:10.1439/89870] [http://hdl.handle.net/10807/126204]
Un «monito» al legislatore sulle modalità di esecuzione del respingimento alla frontiera dello straniero
Monaco, Giuseppe
2018
Abstract
Con la sent. 20 dicembre 2017, n. 275 la Corte esamina la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. 286/1998, disposizione che prevede il respingimento c.d. «differito», mediante accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera. La Corte, pur dichiarando l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, non si esime dall'inviare un «monito» al legislatore: l'accompagnamento coattivo alla frontiera, proprio perché misura coercitiva, comporta una restrizione della libertà personale e quindi richiede una disciplina conforme a quanto statuito dall'art. 13, comma 3, Cost., con particolare riferimento al rispetto della riserva di giurisdizione ivi prevista.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.