Il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo, onde la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione e finanche dalla circostanza che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva.
Novik, C., Nota redazionale a: CORTE DI CASSAZIONE, sez. VI penale, sentenza n. 21631 del 30 marzo 2017, Pres. Conti – Rel. Giordano – P.M. Tampieri, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2017; 2017 (3): 1215-1225 [http://hdl.handle.net/10807/122788]
Nota redazionale a: CORTE DI CASSAZIONE, sez. VI penale, sentenza n. 21631 del 30 marzo 2017, Pres. Conti – Rel. Giordano – P.M. Tampieri
Novik, Carlo
2017
Abstract
Il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo, onde la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione e finanche dalla circostanza che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.