Il principio del corrispettivo sancito dall’art. 13, D.P.R. n. 633/1972 comporta che concorrano a formare la base imponibile IVA solo gli oneri tributari - tra cui le imposte erariali sul consumo di energia elettrica - che siano stati accollati al consumatore finale dal fornitore. In difetto, in assenza di traslazione dell’accisa sul cessionario, la base imponibile IVA e`data unicamente dal corrispettivo ricevuto dal cedente per la fornitura di energia elettrica erogata.
Peruzza, D., Degani, G. E., Escluse dalla base imponibile IVA le accise non traslate sul cessionario, <<IL FISCO>>, 2018; (24): 2391-2393 [http://hdl.handle.net/10807/122736]
Escluse dalla base imponibile IVA le accise non traslate sul cessionario
Peruzza, Damiano
Primo
;Degani, Giorgio Emanuele
Secondo
2018
Abstract
Il principio del corrispettivo sancito dall’art. 13, D.P.R. n. 633/1972 comporta che concorrano a formare la base imponibile IVA solo gli oneri tributari - tra cui le imposte erariali sul consumo di energia elettrica - che siano stati accollati al consumatore finale dal fornitore. In difetto, in assenza di traslazione dell’accisa sul cessionario, la base imponibile IVA e`data unicamente dal corrispettivo ricevuto dal cedente per la fornitura di energia elettrica erogata.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.