Il principio del corrispettivo sancito dall’art. 13, D.P.R. n. 633/1972 comporta che concorrano a formare la base imponibile IVA solo gli oneri tributari - tra cui le imposte erariali sul consumo di energia elettrica - che siano stati accollati al consumatore finale dal fornitore. In difetto, in assenza di traslazione dell’accisa sul cessionario, la base imponibile IVA e`data unicamente dal corrispettivo ricevuto dal cedente per la fornitura di energia elettrica erogata.

Peruzza, D., Degani, G. E., Escluse dalla base imponibile IVA le accise non traslate sul cessionario, <<IL FISCO>>, 2018; (24): 2391-2393 [http://hdl.handle.net/10807/122736]

Escluse dalla base imponibile IVA le accise non traslate sul cessionario

Peruzza, Damiano
Primo
;
Degani, Giorgio Emanuele
Secondo
2018

Abstract

Il principio del corrispettivo sancito dall’art. 13, D.P.R. n. 633/1972 comporta che concorrano a formare la base imponibile IVA solo gli oneri tributari - tra cui le imposte erariali sul consumo di energia elettrica - che siano stati accollati al consumatore finale dal fornitore. In difetto, in assenza di traslazione dell’accisa sul cessionario, la base imponibile IVA e`data unicamente dal corrispettivo ricevuto dal cedente per la fornitura di energia elettrica erogata.
2018
Italiano
Peruzza, D., Degani, G. E., Escluse dalla base imponibile IVA le accise non traslate sul cessionario, <<IL FISCO>>, 2018; (24): 2391-2393 [http://hdl.handle.net/10807/122736]
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