Si analizza la disciplina della contumacia dell'ente sottoposto a procedimento penale ai sensi dell'art. 41 d. lgs. n. 231 del 2001 e attraverso una lettura sistematica della disciplina alla luce delle riforme legislative nel frattempo intervenute con riferimento al codice di procedura penale e degli interventi giurisprudenziali delle Sezioni unite, si evidenzia come si tratta ormai di disciplina abrogata sia di diritto che di fatto. L'ente che non si costituisce nel processo, purchè abbia avuto conoscenza effettiva del processo, è da considerarsi "assente", con la conseguente applicabilità della disciplina generale di tale istituto nei limiti della compatibilità.
Varraso, G., L'abrogazione di "diritto" e di "fatto" della contumacia dell'ente nel d. lgs. n. 231 del 2001, <<ARCHIVIO DELLA NUOVA PROCEDURA PENALE>>, 2016; 2016 (3): 238-243 [https://hdl.handle.net/10807/121654]
L'abrogazione di "diritto" e di "fatto" della contumacia dell'ente nel d. lgs. n. 231 del 2001
Varraso, Gianluca
2016
Abstract
Si analizza la disciplina della contumacia dell'ente sottoposto a procedimento penale ai sensi dell'art. 41 d. lgs. n. 231 del 2001 e attraverso una lettura sistematica della disciplina alla luce delle riforme legislative nel frattempo intervenute con riferimento al codice di procedura penale e degli interventi giurisprudenziali delle Sezioni unite, si evidenzia come si tratta ormai di disciplina abrogata sia di diritto che di fatto. L'ente che non si costituisce nel processo, purchè abbia avuto conoscenza effettiva del processo, è da considerarsi "assente", con la conseguente applicabilità della disciplina generale di tale istituto nei limiti della compatibilità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.