La disciplina in commento è intervenuta a regolare il diritto di rivalsa esercitabile, nei confronti dell'"esercente la professione sanitaria" cui sia imputato la condotta dannosa, dalla struttura sanitaria che abbia provveduto al risarcimento del paziente danneggiato, a seguito di condanna giudiziale ovvero in base ad un titolo stragiudiziale. In particolare, l'art. 9 della L. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli - Bianco), regola sia la "rivalsa" della struttura privata sia l'"Azione di responsabilità amministrativa" esercitabile dalla struttura sanitaria pubblica nei riguardi del medico dipendente o convenzionato e devoluta, in linea con la tradizione, alla giurisdizione della Corte dei conti. Molteplici sono le innovazioni apportate al riguardo. In primo luogo, in linea con quanto già prevedeva la disciplina speciale della rivalsa verso il medico pubblico, l'art. 9 limita l'azione al caso in cui la condotta dannosa sia imputabile al sanitario a titolo di dolo ovvero di colpa grave. La specialità della prestazione dei servizi sanitari giustificherebbe "ex se" una deroga al regime ordinario di cui agli artt. 1228 e 2055 c.c., di regola riconnessa invece alla natura pubblicistica del rapporto che lega struttura sanitaria e dipendente (ovvero all'esistenza di particolari condizioni del contratto di lavoro che lega tali soggetti). Inoltre, sono previste regole procedimentali che, nel caso di rivalsa o di azione di responsabilità amministrativa, contemplano termini decadenziali ed impongono, fuor dal caso in cui il medico sia stato convenuto unitamente alla struttura nel giudizio di risarcimento, la formazione di una prova della responsabilità del sanitario nel giudizio di rivalsa, impedendo l'opponibilità in quella sede di accertamenti giudiziali di responsabilità ovvero di un previo accordo transattivo. Infine, sono previsti altresì significativi limiti al "quantum" della rivalsa, in linea con le discipline in punto di rivalse presenti in altre aree in cui la responsabilità gravi su ausiliari chiamati a svolgere prestazioni delicate e connesse al perseguimento di finalità anche pubblicistiche (si pensi ai magistrati). Su di un piano di valutazione generale, nell'ambito delle scelte "civilistiche" della L. n. 24/2017, quella giocata sulla limitazione della rivalsa concorre quindi con quella relativa alla natura (extra-contrattuale) della responsabilità del medico dipendente nel perseguire nitidamente un "alleggerimento" della posizione del medico nell'ambito del sistema della responsabilità sanitaria.

D'Adda, A., Solidarietà e rivalse nella responsabilità sanitaria: una nuova disciplina speciale., <<IL CORRIERE GIURIDICO>>, 2017; (6): 769-780 [http://hdl.handle.net/10807/120426]

Solidarietà e rivalse nella responsabilità sanitaria: una nuova disciplina speciale.

D'Adda, Alessandro
2017

Abstract

La disciplina in commento è intervenuta a regolare il diritto di rivalsa esercitabile, nei confronti dell'"esercente la professione sanitaria" cui sia imputato la condotta dannosa, dalla struttura sanitaria che abbia provveduto al risarcimento del paziente danneggiato, a seguito di condanna giudiziale ovvero in base ad un titolo stragiudiziale. In particolare, l'art. 9 della L. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli - Bianco), regola sia la "rivalsa" della struttura privata sia l'"Azione di responsabilità amministrativa" esercitabile dalla struttura sanitaria pubblica nei riguardi del medico dipendente o convenzionato e devoluta, in linea con la tradizione, alla giurisdizione della Corte dei conti. Molteplici sono le innovazioni apportate al riguardo. In primo luogo, in linea con quanto già prevedeva la disciplina speciale della rivalsa verso il medico pubblico, l'art. 9 limita l'azione al caso in cui la condotta dannosa sia imputabile al sanitario a titolo di dolo ovvero di colpa grave. La specialità della prestazione dei servizi sanitari giustificherebbe "ex se" una deroga al regime ordinario di cui agli artt. 1228 e 2055 c.c., di regola riconnessa invece alla natura pubblicistica del rapporto che lega struttura sanitaria e dipendente (ovvero all'esistenza di particolari condizioni del contratto di lavoro che lega tali soggetti). Inoltre, sono previste regole procedimentali che, nel caso di rivalsa o di azione di responsabilità amministrativa, contemplano termini decadenziali ed impongono, fuor dal caso in cui il medico sia stato convenuto unitamente alla struttura nel giudizio di risarcimento, la formazione di una prova della responsabilità del sanitario nel giudizio di rivalsa, impedendo l'opponibilità in quella sede di accertamenti giudiziali di responsabilità ovvero di un previo accordo transattivo. Infine, sono previsti altresì significativi limiti al "quantum" della rivalsa, in linea con le discipline in punto di rivalse presenti in altre aree in cui la responsabilità gravi su ausiliari chiamati a svolgere prestazioni delicate e connesse al perseguimento di finalità anche pubblicistiche (si pensi ai magistrati). Su di un piano di valutazione generale, nell'ambito delle scelte "civilistiche" della L. n. 24/2017, quella giocata sulla limitazione della rivalsa concorre quindi con quella relativa alla natura (extra-contrattuale) della responsabilità del medico dipendente nel perseguire nitidamente un "alleggerimento" della posizione del medico nell'ambito del sistema della responsabilità sanitaria.
2017
Italiano
D'Adda, A., Solidarietà e rivalse nella responsabilità sanitaria: una nuova disciplina speciale., <<IL CORRIERE GIURIDICO>>, 2017; (6): 769-780 [http://hdl.handle.net/10807/120426]
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