Nonostante la laconica disciplina codicistica dell’art. 321 comma 2 c.p.p., che prevede il sequestro preventivo delle “cose di cui è consentita la confisca”, si impone ormai un’assimilazione dei presupposti per tutte le misure cautelari, personali e reali. Le confische e i correlativi sequestri incidono su diritti fondamentali della persona, che non consentono semplificazioni (frequenti nella prassi) nella “prova” e nella “motivazione” dei provvedimenti giudiziari. Le scelte sistematiche iniziali del codice di procedura penale del 1988 hanno rivelato tutta la loro fragilità, a seguito dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia, a fronte di strumenti di contrasto patrimoniale duttili ed efficaci, per categorie sempre più ampie di reati. Da ultimo, la legge n. 161 del 2017 (di modifica al codice delle misure di prevenzione, ma anche a fondamentali norme codicistiche in tema di esecuzione delle cautele reali) ha tracciato un solco profondo rispetto a tali scelte, evidenziando, secondo un trend normativo inarrestabile, la centralità non solo della confisca e del sequestro per colpire la criminalità del profitto, ma anche dell’amministrazione giudiziaria dei beni oggetto del vincolo, secondo il modello delineato dal d. lgs. n. 159 del 2011, per salvaguardare gli interessi sociali, economici e occupazionali coinvolti. Da qui, le indagini e la prova delle componenti patrimoniali sanzionatorie dei reati non possono trascurarsi fin dalla fase iniziale del procedimento penale, al pari della tutela dei terzi “estranei” al reato, i quali spesso di quei diritti fondamentali sono i titolari.

Varraso, G., Il sequestro a fini di confisca: dalle scelte del codice del 1988 alla legge n. 161 del 2017, <<DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO>>, 2018; (N/A): 1-22 [https://hdl.handle.net/10807/119479]

Il sequestro a fini di confisca: dalle scelte del codice del 1988 alla legge n. 161 del 2017

Varraso, Gianluca
2018

Abstract

Nonostante la laconica disciplina codicistica dell’art. 321 comma 2 c.p.p., che prevede il sequestro preventivo delle “cose di cui è consentita la confisca”, si impone ormai un’assimilazione dei presupposti per tutte le misure cautelari, personali e reali. Le confische e i correlativi sequestri incidono su diritti fondamentali della persona, che non consentono semplificazioni (frequenti nella prassi) nella “prova” e nella “motivazione” dei provvedimenti giudiziari. Le scelte sistematiche iniziali del codice di procedura penale del 1988 hanno rivelato tutta la loro fragilità, a seguito dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia, a fronte di strumenti di contrasto patrimoniale duttili ed efficaci, per categorie sempre più ampie di reati. Da ultimo, la legge n. 161 del 2017 (di modifica al codice delle misure di prevenzione, ma anche a fondamentali norme codicistiche in tema di esecuzione delle cautele reali) ha tracciato un solco profondo rispetto a tali scelte, evidenziando, secondo un trend normativo inarrestabile, la centralità non solo della confisca e del sequestro per colpire la criminalità del profitto, ma anche dell’amministrazione giudiziaria dei beni oggetto del vincolo, secondo il modello delineato dal d. lgs. n. 159 del 2011, per salvaguardare gli interessi sociali, economici e occupazionali coinvolti. Da qui, le indagini e la prova delle componenti patrimoniali sanzionatorie dei reati non possono trascurarsi fin dalla fase iniziale del procedimento penale, al pari della tutela dei terzi “estranei” al reato, i quali spesso di quei diritti fondamentali sono i titolari.
2018
Italiano
Varraso, G., Il sequestro a fini di confisca: dalle scelte del codice del 1988 alla legge n. 161 del 2017, <<DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO>>, 2018; (N/A): 1-22 [https://hdl.handle.net/10807/119479]
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