Ulpiano e Paolo si occupano del caso di un tale che, dopo aver disposto nel suo testamento un legato di lana, ha con questa realizzato un vestito: il dubbio è se l’abito rientri comunque nella disposizione mortis causa, nonostante nel legato si parli di lana. Mentre Paolo esclude tale possibilità, Ulpiano l’ammette purché si dimostri che il testatore l’aveva prevista. La dottrina tradizionale ha di regola esaminato l’argomento sotto il profilo della specificatio, con esiti spesso contrastanti anche in ragione di ‘pregiudizi’ di natura interpolazionistica. Lo scopo di questo contributo è invece quello di analizzare i frammenti citati alla luce dei risultati delle ricerche antichistiche ed archeologiche in materia, con il supporto dei testi agronomici latini e della Naturalis Historia di Plinio.
Scotti, F. S., SUI LEGATI DI LANA E DI VESTIMENTUM: OPINIONI GIURISPRUDENZIALI A CONFRONTO, <<REVISTA GENERAL DE DERECHO ROMANO>>, 2017; (29): 1-16 [http://hdl.handle.net/10807/110963]
SUI LEGATI DI LANA E DI VESTIMENTUM: OPINIONI GIURISPRUDENZIALI A CONFRONTO
Scotti, Francesca Silvia
2017
Abstract
Ulpiano e Paolo si occupano del caso di un tale che, dopo aver disposto nel suo testamento un legato di lana, ha con questa realizzato un vestito: il dubbio è se l’abito rientri comunque nella disposizione mortis causa, nonostante nel legato si parli di lana. Mentre Paolo esclude tale possibilità, Ulpiano l’ammette purché si dimostri che il testatore l’aveva prevista. La dottrina tradizionale ha di regola esaminato l’argomento sotto il profilo della specificatio, con esiti spesso contrastanti anche in ragione di ‘pregiudizi’ di natura interpolazionistica. Lo scopo di questo contributo è invece quello di analizzare i frammenti citati alla luce dei risultati delle ricerche antichistiche ed archeologiche in materia, con il supporto dei testi agronomici latini e della Naturalis Historia di Plinio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.