Il lavoro ha preso in esame l'attività di controllo cui è stato chiamato l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 12 della l. 352/1970, rispetto al referendum costituzionale indetto il 28 settembre 2016. Se infatti la Corte costituzionale, sia pure con riferimento a referendum diversi da quello previsto dall'art. 138 Cost., ha ripetutamente affermato che innanzi all'Ufficio centrale si svolge un 'giudizio', detta qualificazione non è condivisa dalla giurisprudenza amministrativa, che ancora di recente ha definito gli atti dell'Ufficio quali «atti che partecipano fondamentalmente della funzione legislativa, condividendone pertanto la natura». Tesi, quest'ultima, che non ha avuto particolare seguito in dottrina, più propensa a considerare l'attività dell'Ufficio centrale come giurisdizionale e, secondo un certo orientamento, più precisamente come giurisdizione 'a contenuto oggettivo', con conseguente limitazione del contraddittorio innanzi all'Ufficio stesso. Eppure il cittadino elettore deve essere in grado di far valere concretamente il suo diritto di voto e, proprio in considerazione delle evidenti difficoltà di ottenere tutela mediante un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., sarebbe allora preferibile consentire anche a soggetti diversi dai promotori di intervenire nel giudizio sulla legittimità della richiesta referendaria che si svolge innanzi all'Ufficio centrale.
Monaco, G., Ancora contrasti, nella recente giurisprudenza in tema di referendum costituzionale, sulla natura dell'attività dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, <<FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA>>, 2016; 2016 (11): 1-7 [http://hdl.handle.net/10807/108521]
Ancora contrasti, nella recente giurisprudenza in tema di referendum costituzionale, sulla natura dell'attività dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione
Monaco, Giuseppe
2016
Abstract
Il lavoro ha preso in esame l'attività di controllo cui è stato chiamato l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 12 della l. 352/1970, rispetto al referendum costituzionale indetto il 28 settembre 2016. Se infatti la Corte costituzionale, sia pure con riferimento a referendum diversi da quello previsto dall'art. 138 Cost., ha ripetutamente affermato che innanzi all'Ufficio centrale si svolge un 'giudizio', detta qualificazione non è condivisa dalla giurisprudenza amministrativa, che ancora di recente ha definito gli atti dell'Ufficio quali «atti che partecipano fondamentalmente della funzione legislativa, condividendone pertanto la natura». Tesi, quest'ultima, che non ha avuto particolare seguito in dottrina, più propensa a considerare l'attività dell'Ufficio centrale come giurisdizionale e, secondo un certo orientamento, più precisamente come giurisdizione 'a contenuto oggettivo', con conseguente limitazione del contraddittorio innanzi all'Ufficio stesso. Eppure il cittadino elettore deve essere in grado di far valere concretamente il suo diritto di voto e, proprio in considerazione delle evidenti difficoltà di ottenere tutela mediante un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., sarebbe allora preferibile consentire anche a soggetti diversi dai promotori di intervenire nel giudizio sulla legittimità della richiesta referendaria che si svolge innanzi all'Ufficio centrale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.