La sentenza annotata si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità e, soprattutto, di merito che negli ultimi anni ha affrontato il tema dell’interpretazione dell’espressione beneficiario effettivo ai fini dell’applicazione delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni concluse dall’Italia. Essa offre, dunque, lo spunto per una riflessione ricostruttiva della nozione di beneficiario effettivo ai fini convenzionali. Ad avviso dell’autore, detta nozione deve essere costruita prendendo le mosse dalla definizione di beneficiario effettivo recata dall’articolo 26-quater, comma 4, lett. c), numero 1), del D.P.R. n. 600 del 1973, e dal concetto di effettivo possessore di cui all’articolo 37, comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, come interpretato dalla recente giurisprudenza di legittimità. La nozione così ricavata dovrebbe essere ulteriormente precisata alla luce dei chiarimenti contenuti nel Commentario al Modello di Convenzione OCSE.
Arginelli, P., Spunti ricostruttivi della nozione di beneficiario effettivo ai fini delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni concluse dall’Italia, <<RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO>>, 2017; 2017 (3): 1-30 [http://hdl.handle.net/10807/103900]
Spunti ricostruttivi della nozione di beneficiario effettivo ai fini delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni concluse dall’Italia
Arginelli, Paolo
2017
Abstract
La sentenza annotata si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità e, soprattutto, di merito che negli ultimi anni ha affrontato il tema dell’interpretazione dell’espressione beneficiario effettivo ai fini dell’applicazione delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni concluse dall’Italia. Essa offre, dunque, lo spunto per una riflessione ricostruttiva della nozione di beneficiario effettivo ai fini convenzionali. Ad avviso dell’autore, detta nozione deve essere costruita prendendo le mosse dalla definizione di beneficiario effettivo recata dall’articolo 26-quater, comma 4, lett. c), numero 1), del D.P.R. n. 600 del 1973, e dal concetto di effettivo possessore di cui all’articolo 37, comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, come interpretato dalla recente giurisprudenza di legittimità. La nozione così ricavata dovrebbe essere ulteriormente precisata alla luce dei chiarimenti contenuti nel Commentario al Modello di Convenzione OCSE.File | Dimensione | Formato | |
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