L’ipotesi di credito spettante ma compensato anticipatamente rientra nell’ambito di applicazione dei termini ordinari di accertamento previsti dall’art. 43, D.P.R. n. 600/1973, decorrenti dall’utilizzo del credito. In relazione a tale fattispecie, il recupero di interessi e sanzioni non è possibile sulla base dell’atto di recupero rimodellato dal D.Lgs. 158/2015, che contiene una disciplina le cui modifiche non sono applicabili retroattivamente.
Peruzza, D., L’atto di recupero di sanzioni e interessi non si applica retroattivamente, <<IL FISCO>>, 2017; (29): 2892-2895 [http://hdl.handle.net/10807/103725]
L’atto di recupero di sanzioni e interessi non si applica retroattivamente
Peruzza, DamianoPrimo
2017
Abstract
L’ipotesi di credito spettante ma compensato anticipatamente rientra nell’ambito di applicazione dei termini ordinari di accertamento previsti dall’art. 43, D.P.R. n. 600/1973, decorrenti dall’utilizzo del credito. In relazione a tale fattispecie, il recupero di interessi e sanzioni non è possibile sulla base dell’atto di recupero rimodellato dal D.Lgs. 158/2015, che contiene una disciplina le cui modifiche non sono applicabili retroattivamente.File in questo prodotto:
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