La nota esamina la responsabilità per omissione di referto del medico che, all'esito di un'autopsia, non presenti denuncia pur a fronte di elementi che non consentono di escludere con ragionevole certezza che il decesso del paziente sia riconducibile a un delitto procedibile d’ufficio.
Lamanuzzi, M., Omissione di referto - Presupposti di fatto - Discrezionalità del sanitario - Elemento soggettivo - Irrilevanza del rischio di inutili refertazioni (nota a Cass. pen., Sez. VI, 29 ottobre 2013, n. 51780), <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2014; (2): 682-689 [https://hdl.handle.net/10807/102082]
Omissione di referto - Presupposti di fatto - Discrezionalità del sanitario - Elemento soggettivo - Irrilevanza del rischio di inutili refertazioni (nota a Cass. pen., Sez. VI, 29 ottobre 2013, n. 51780)
Lamanuzzi, MartaPrimo
2014
Abstract
La nota esamina la responsabilità per omissione di referto del medico che, all'esito di un'autopsia, non presenti denuncia pur a fronte di elementi che non consentono di escludere con ragionevole certezza che il decesso del paziente sia riconducibile a un delitto procedibile d’ufficio.File in questo prodotto:
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