Nella colonizzazione giuridica dell’esistenza in quanto tale, possono rintracciarsi «spazi», connessi alle tematiche di fine-vita, a fronte dei quali lo Stato o le istituzioni sovranazionali debbano ritrarsi e lasciare ai singoli un margine non coercibile di apprezzamento? Etimologicamente associata al concetto di «morte buona perché gloriosa o indolore», nel significato con cui il termine ricorre, dapprima, in Polibio e, successivamente, in Cicerone e Svetonio, l’“euthanasia” – con specifico riferimento all’ipotesi di interruzione dei trattamenti di idratazione e nutrizione artificiali – dà luogo a una serie di problematiche giuridico-penali – che riguardano dapprima l’opportunità o meno di una regolamentazione del fenomeno – e che costituiscono oggetto di analisi nel presente contributo.
Greco, E., «Ragione strumentale» vs. «ragione etica», tra profili non coercibili di autodeterminazione soggettiva e «legittimazione procedurale» degli atti eutanasici cc.dd. "passivi" (Nota a Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 5 giugno 2015, Lambert e altri v. Francia), <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2016; (2): 754-773 [https://hdl.handle.net/10807/101507]
«Ragione strumentale» vs. «ragione etica», tra profili non coercibili di autodeterminazione soggettiva e «legittimazione procedurale» degli atti eutanasici cc.dd. "passivi" (Nota a Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 5 giugno 2015, Lambert e altri v. Francia)
Greco, ElianaPrimo
2016
Abstract
Nella colonizzazione giuridica dell’esistenza in quanto tale, possono rintracciarsi «spazi», connessi alle tematiche di fine-vita, a fronte dei quali lo Stato o le istituzioni sovranazionali debbano ritrarsi e lasciare ai singoli un margine non coercibile di apprezzamento? Etimologicamente associata al concetto di «morte buona perché gloriosa o indolore», nel significato con cui il termine ricorre, dapprima, in Polibio e, successivamente, in Cicerone e Svetonio, l’“euthanasia” – con specifico riferimento all’ipotesi di interruzione dei trattamenti di idratazione e nutrizione artificiali – dà luogo a una serie di problematiche giuridico-penali – che riguardano dapprima l’opportunità o meno di una regolamentazione del fenomeno – e che costituiscono oggetto di analisi nel presente contributo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.