Il saggio esamina la questione relativa all'ammissibilità della riserva della proprietà nella vendita immobiliare. Ricostruita in termini di aspettativa reale la situazione giuridica che nasce dal contratto prima dell'effetto traslativo, se ne verifica la compatibilità con il principio di tipicità dei diritti reali. La soluzione positiva è argomentata sulla base di indici normativi che consentono al compratore di opporre il suo diritto all'acquisto della proprietà ai terzi creditori del venditore e ai suoi aventi causa. Il differimento dell'effetto traslativo rispetto al momento della conclusione dell'accordo pone il problema della rilevanza di sopravvenienze quali il matrimonio e la morte del compratore. Tali fattispecie sono prese in considerazione dal punto di vista del regime della comunione tra coniugi e tra coeredi, al fine di stabilire rispettivamente l'appartenenza esclusiva o comune del bene acquistato e il carattere solidale o parziario dell'obbligo di pagarne il prezzo .
Albanese, A., La riserva della proprietà nella vendita immobiliare con particolare riguardo ai rapporti tra coniugi e tra coeredi, in Albanese, A., Mazzamuto, S. (ed.), Rent to buy, leasing immobiliare e vendita con riserva della proprietà. Profili civilistici, processuali e tributari., Giappichelli Editore, TORINO -- ITA 2016: 125- 141 [http://hdl.handle.net/10807/98061]
La riserva della proprietà nella vendita immobiliare con particolare riguardo ai rapporti tra coniugi e tra coeredi
Albanese, Antonio
2016
Abstract
Il saggio esamina la questione relativa all'ammissibilità della riserva della proprietà nella vendita immobiliare. Ricostruita in termini di aspettativa reale la situazione giuridica che nasce dal contratto prima dell'effetto traslativo, se ne verifica la compatibilità con il principio di tipicità dei diritti reali. La soluzione positiva è argomentata sulla base di indici normativi che consentono al compratore di opporre il suo diritto all'acquisto della proprietà ai terzi creditori del venditore e ai suoi aventi causa. Il differimento dell'effetto traslativo rispetto al momento della conclusione dell'accordo pone il problema della rilevanza di sopravvenienze quali il matrimonio e la morte del compratore. Tali fattispecie sono prese in considerazione dal punto di vista del regime della comunione tra coniugi e tra coeredi, al fine di stabilire rispettivamente l'appartenenza esclusiva o comune del bene acquistato e il carattere solidale o parziario dell'obbligo di pagarne il prezzo .I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.