Il commento si riferisce alla norma citata, che vieta la sottoscrizione di azioni della controllante, in analogia con quanto previsto per l’acquisto di azioni proprie, sottolineando la differenza rispetto alla fattispecie prevista dall’art 2360 c.c, che vieta la sottoscrizione reciproca di azioni, e i rimedi applicabili nel caso di violazione. La seconda parte del commento si occupa invece di ricostruire la disciplina applicabile ad operazioni “incrociate” non espressamente considerate dalla legge e in particolare l’assistenza finanziaria prestata dalla controllata per l’acquisto di azioni della controllante, su cui la posizione degli interpreti è molto variegata.
Vanoni, S., Commento ad art. 2359 quinquies c.c., in Abbadessa E Portal, A. E. P. (ed.), Le società per azioni. Codice civile e norme complementari, Giuffré Editore, MILANO -- ITA 2016: 793- 800 [http://hdl.handle.net/10807/84610]
Commento ad art. 2359 quinquies c.c.
Vanoni, Silvia
2016
Abstract
Il commento si riferisce alla norma citata, che vieta la sottoscrizione di azioni della controllante, in analogia con quanto previsto per l’acquisto di azioni proprie, sottolineando la differenza rispetto alla fattispecie prevista dall’art 2360 c.c, che vieta la sottoscrizione reciproca di azioni, e i rimedi applicabili nel caso di violazione. La seconda parte del commento si occupa invece di ricostruire la disciplina applicabile ad operazioni “incrociate” non espressamente considerate dalla legge e in particolare l’assistenza finanziaria prestata dalla controllata per l’acquisto di azioni della controllante, su cui la posizione degli interpreti è molto variegata.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.