L’articolo prende le mosse da una decisione della Corte di Cassazione del 2008 concernente la proteggibilità contro l’imitazione di prodotti modulari (nella specie: i mattoncini Lego), per trattare il tema della tutela delle forme distintive che abbiano anche la funzione di permettere l’interconnessione tra moduli di uno stesso sistema, per la realizzazione di un prodotto complesso. In particolare ci si chiede se, per garantire la concorrenza (non tra sistemi modulari alternativi, ma) nell’ambito dello stesso sistema modulare, la necessità di assicurare l’interconnessione tra moduli provenienti da varie imprese debba inevitabilmente portare al sacrificio di eventuali valori distintivi acquisiti dalla forma accreditata dal creatore del sistema modulare. La tesi che nega qualsiasi spazio di applicazione all’art. 2598, n. 1 cod. civ. in caso di imitazione di prodotti modulari è, a parere di chi scrive, eccessiva, essendo preferibile accertare, caso per caso, se il sacrificio del valore distintivo eventualmente acquisito dalla forma sia l’unico modo di garantire l’interconnessione fra i moduli di diversa provenienza imprenditoriale.
Morri, F., Interconnessione (o interoperabilità) e diritti di proprietà intellettuale: alcune riflessioni sul caso Lego, in Sena, G. (ed.), Studi in memoria di Paola A.E. Frassi, Giuffrè Editore, Milano 2010: 517- 527 [http://hdl.handle.net/10807/68378]
Interconnessione (o interoperabilità) e diritti di proprietà intellettuale: alcune riflessioni sul caso Lego
Morri, Francesca
2010
Abstract
L’articolo prende le mosse da una decisione della Corte di Cassazione del 2008 concernente la proteggibilità contro l’imitazione di prodotti modulari (nella specie: i mattoncini Lego), per trattare il tema della tutela delle forme distintive che abbiano anche la funzione di permettere l’interconnessione tra moduli di uno stesso sistema, per la realizzazione di un prodotto complesso. In particolare ci si chiede se, per garantire la concorrenza (non tra sistemi modulari alternativi, ma) nell’ambito dello stesso sistema modulare, la necessità di assicurare l’interconnessione tra moduli provenienti da varie imprese debba inevitabilmente portare al sacrificio di eventuali valori distintivi acquisiti dalla forma accreditata dal creatore del sistema modulare. La tesi che nega qualsiasi spazio di applicazione all’art. 2598, n. 1 cod. civ. in caso di imitazione di prodotti modulari è, a parere di chi scrive, eccessiva, essendo preferibile accertare, caso per caso, se il sacrificio del valore distintivo eventualmente acquisito dalla forma sia l’unico modo di garantire l’interconnessione fra i moduli di diversa provenienza imprenditoriale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.