Il tema della protezione delle nuove varietà vegetali si inserisce nel più generale ambito dell’adattamento del sistema brevettuale classico alle innovazioni realizzate in settori diversi dalla meccanica e in particolare a quelle che riguardano la materia vivente. Dopo un primo momento in cui si è cercato di proteggere le nuove varietà di pianta attraverso il brevetto per invenzione è stato creato per esse (attraverso la Convenzione UPOV siglata a Parigi nel 1961) un sistema di tutela basato su regole ad hoc. In ambito brevettuale, la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973 ha escluso la possibilità di brevettare come invenzioni le nuove varietà vegetali. L’avvento delle biotecnologie, che permettono di ottenere a livello microbiologico innovazioni brevettabili aventi effetto anche a livello macrobiologico, ha messo in crisi la distinzione tra i due sistemi di protezione, tanto che da più parti si è auspicata la “riunificazione” della protezione, in particolare riconducendo al brevetto per invenzione anche la protezione delle nuove varietà vegetali. Ma è proprio vero che la privativa varietale è divenuta superflua? La tesi dello studio è che tale forma di tutela sui generis è ancora necessaria, giacché sui generis sono le innovazioni alle quali si riferisce, anche quando siano realizzate con tecniche di ingegneria genetica. In questa prospettiva, le nuove varietà vegetali che derivino da un precedente brevetto biotecnologico su materiale genetico vegetale costituiscono un particolare caso di invenzione di selezione, per il cui sfruttamento è necessaria una licenza (volontaria oppure obbligatoria) del brevetto biotecnologico.
Morri, F., Nuovi brevetti e varietà vegetali, Jovene, Napoli 2012: 157 [http://hdl.handle.net/10807/68373]
Nuovi brevetti e varietà vegetali
Morri, Francesca
2012
Abstract
Il tema della protezione delle nuove varietà vegetali si inserisce nel più generale ambito dell’adattamento del sistema brevettuale classico alle innovazioni realizzate in settori diversi dalla meccanica e in particolare a quelle che riguardano la materia vivente. Dopo un primo momento in cui si è cercato di proteggere le nuove varietà di pianta attraverso il brevetto per invenzione è stato creato per esse (attraverso la Convenzione UPOV siglata a Parigi nel 1961) un sistema di tutela basato su regole ad hoc. In ambito brevettuale, la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973 ha escluso la possibilità di brevettare come invenzioni le nuove varietà vegetali. L’avvento delle biotecnologie, che permettono di ottenere a livello microbiologico innovazioni brevettabili aventi effetto anche a livello macrobiologico, ha messo in crisi la distinzione tra i due sistemi di protezione, tanto che da più parti si è auspicata la “riunificazione” della protezione, in particolare riconducendo al brevetto per invenzione anche la protezione delle nuove varietà vegetali. Ma è proprio vero che la privativa varietale è divenuta superflua? La tesi dello studio è che tale forma di tutela sui generis è ancora necessaria, giacché sui generis sono le innovazioni alle quali si riferisce, anche quando siano realizzate con tecniche di ingegneria genetica. In questa prospettiva, le nuove varietà vegetali che derivino da un precedente brevetto biotecnologico su materiale genetico vegetale costituiscono un particolare caso di invenzione di selezione, per il cui sfruttamento è necessaria una licenza (volontaria oppure obbligatoria) del brevetto biotecnologico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.