IL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM: CORTI EUROPEE E RIFLESSI NAZIONALI La presente nota si propone di commentare brevemente la sentenza Grande Stevens e altri contro Italia (Ric. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, depositata il 4.3.2014) che stabilisce l’equiparazione, ai fini del ne bis in idem, del giudicato amministrativo al giudicato penale: dopo che sono state comminate sanzioni dalla Consob ed esse siano divenute definitive, l’avvio di un processo penale sugli stessi fatti viola il principio giuridico del ne bis in idem. Anche se il processo innanzi alla Consob è amministrativo, le sanzioni inflitte possono essere considerate a tutti gli effetti come penali, anziché amministrative, vista la loro natura repressiva, l’eccessiva severità delle stesse (sia per l’importo che per le sanzioni accessorie) oltre che per le loro ripercussioni sugli interessi del condannato. In altre parole, la CEDU osta a misure di doppia sanzione, amministrativa e penale. Pertanto, il sistema del doppio binario previsto dagli articoli 185 e ss TUF viola il principio del ne bis in idem. Il presente contributo, dopo aver analizzato la sfera applicativa del ne bis in idem in riferimento ai procedimenti amministrativi ed essersi soffermato sui criteri discretivi individuati dalla Corte di Strasburgo a tal fine, tratta brevemente gli obblighi incombenti sui giudici italiani in relazione ai principi giuridici affermati dalla Corte di Strasburgo.
Fidelbo, M., IL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEME LA SENTENZA ‘GRANDE STEVENS’:PRONUNCIA EUROPEA E RIFLESSI NAZIONALI , 2014 [http://hdl.handle.net/10807/57158]
IL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM E LA SENTENZA ‘GRANDE STEVENS’: PRONUNCIA EUROPEA E RIFLESSI NAZIONALI
Fidelbo, Miranda
2014
Abstract
IL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM: CORTI EUROPEE E RIFLESSI NAZIONALI La presente nota si propone di commentare brevemente la sentenza Grande Stevens e altri contro Italia (Ric. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, depositata il 4.3.2014) che stabilisce l’equiparazione, ai fini del ne bis in idem, del giudicato amministrativo al giudicato penale: dopo che sono state comminate sanzioni dalla Consob ed esse siano divenute definitive, l’avvio di un processo penale sugli stessi fatti viola il principio giuridico del ne bis in idem. Anche se il processo innanzi alla Consob è amministrativo, le sanzioni inflitte possono essere considerate a tutti gli effetti come penali, anziché amministrative, vista la loro natura repressiva, l’eccessiva severità delle stesse (sia per l’importo che per le sanzioni accessorie) oltre che per le loro ripercussioni sugli interessi del condannato. In altre parole, la CEDU osta a misure di doppia sanzione, amministrativa e penale. Pertanto, il sistema del doppio binario previsto dagli articoli 185 e ss TUF viola il principio del ne bis in idem. Il presente contributo, dopo aver analizzato la sfera applicativa del ne bis in idem in riferimento ai procedimenti amministrativi ed essersi soffermato sui criteri discretivi individuati dalla Corte di Strasburgo a tal fine, tratta brevemente gli obblighi incombenti sui giudici italiani in relazione ai principi giuridici affermati dalla Corte di Strasburgo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.