Il potere di autodeterminazione che va riconosciuto in via generale al testatore risulta più contratto quando vengono alla successione dei legittimari. Tuttavia, proprio ad essi il de cuius può indirizzare talune disposizioni al fine di stabilire un assetto alternativo al sistema della successione legittima. A tale scopo sono preposte in primo luogo le disposizioni a titolo particolare di cui agli artt. 551, 552, e 564, 2° comma, cod. civ., le quali si atteggiano come veri e propri legati e incidono in maniera diretta sulla posizione dei legittimari, se questi ultimi vi aderiscono e non preferiscono conseguire la legittima. Costituiscono invece una deroga in senso stretto al principio di intangibilità le determinazioni del testatore finalizzate al conseguimento di un effetto divisorio, a norma degli artt. 733, 734 e 735 cod. civ.: esse, in linea di principio, non possono essere disattese dai legittimari, fatta salva l’ipotesi della totale preterizione. L’analisi di tali istituti consente di cogliere il significato peculiare che va attribuito alla inderogabilità delle norme sulla successione necessaria, come è confermato – oltre che dalla disciplina dell’azione di riduzione - dal carattere disponibile della tutela di cui all’art. 549 cod. civ.
Schiavone, G., Le disposizioni testamentarie dirette ai legittimari, Giuffrè Editore, Milano 2012: VI-204 [http://hdl.handle.net/10807/55929]
Le disposizioni testamentarie dirette ai legittimari
Schiavone, Giovanni
2012
Abstract
Il potere di autodeterminazione che va riconosciuto in via generale al testatore risulta più contratto quando vengono alla successione dei legittimari. Tuttavia, proprio ad essi il de cuius può indirizzare talune disposizioni al fine di stabilire un assetto alternativo al sistema della successione legittima. A tale scopo sono preposte in primo luogo le disposizioni a titolo particolare di cui agli artt. 551, 552, e 564, 2° comma, cod. civ., le quali si atteggiano come veri e propri legati e incidono in maniera diretta sulla posizione dei legittimari, se questi ultimi vi aderiscono e non preferiscono conseguire la legittima. Costituiscono invece una deroga in senso stretto al principio di intangibilità le determinazioni del testatore finalizzate al conseguimento di un effetto divisorio, a norma degli artt. 733, 734 e 735 cod. civ.: esse, in linea di principio, non possono essere disattese dai legittimari, fatta salva l’ipotesi della totale preterizione. L’analisi di tali istituti consente di cogliere il significato peculiare che va attribuito alla inderogabilità delle norme sulla successione necessaria, come è confermato – oltre che dalla disciplina dell’azione di riduzione - dal carattere disponibile della tutela di cui all’art. 549 cod. civ.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.