Un recente intervento legislativo l’art. 30 l. 183/2010 (c.d. collegato lavoro)- ha espressamente preso in considerazione la distinzione fra legittimità e merito nel sindacato giurisdizionale allorquando vengano in rilievo clausole generali. La disposizione appena citata ha stabilito tanto con riferimento al rapporto di lavoro privato quanto con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che allorquando vengano in rilievo «clausole generali» il sindacato del giudice sull’esercizio del potere datoriale è «limitato esclusivamente … all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive»: tali valutazioni, infatti, «competono al datore di lavoro o al committente». La disposizione è molto nota fra i giuslavoristi e fra i civilisti in genere, al punto da aver suscitato un vivace dibattito (non privo talvolta di connotazioni ideologiche). Non ha invece suscitato particolare interesse fra i giuspubblicisti, nonostante l’inconsueto utilizzo da parte del legislatore di una terminologia (e di una concettuologia) di chiara eco pubblicistica. Ai fini della ricerca possono assumere rilievo alcuni spunti che emergono dalla lettura di questo testo normativo: tali spunti potranno poi costituire la base per un confronto fra il ‘merito’ della scelta imprenditoriale e il ‘merito’ dell’attività amministrativa c.d. provvedimentale.

Cerbo, P., Il limite del ‘merito’ nel sindacato sul rapportodi lavoro privatizzato: le recenti riforme legislative, in Marchetti, B., Falcon, G. (ed.), PUBBLICO E PRIVATO NELL’ORGANIZZAZIONE E NELL’AZIONE AMMINISTRATIVAProblemi e prospettive, CEDAM, Padova 2013: 335- 351 [http://hdl.handle.net/10807/45531]

Il limite del ‘merito’ nel sindacato sul rapporto di lavoro privatizzato: le recenti riforme legislative

Cerbo, Pasquale
2013

Abstract

Un recente intervento legislativo l’art. 30 l. 183/2010 (c.d. collegato lavoro)- ha espressamente preso in considerazione la distinzione fra legittimità e merito nel sindacato giurisdizionale allorquando vengano in rilievo clausole generali. La disposizione appena citata ha stabilito tanto con riferimento al rapporto di lavoro privato quanto con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che allorquando vengano in rilievo «clausole generali» il sindacato del giudice sull’esercizio del potere datoriale è «limitato esclusivamente … all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive»: tali valutazioni, infatti, «competono al datore di lavoro o al committente». La disposizione è molto nota fra i giuslavoristi e fra i civilisti in genere, al punto da aver suscitato un vivace dibattito (non privo talvolta di connotazioni ideologiche). Non ha invece suscitato particolare interesse fra i giuspubblicisti, nonostante l’inconsueto utilizzo da parte del legislatore di una terminologia (e di una concettuologia) di chiara eco pubblicistica. Ai fini della ricerca possono assumere rilievo alcuni spunti che emergono dalla lettura di questo testo normativo: tali spunti potranno poi costituire la base per un confronto fra il ‘merito’ della scelta imprenditoriale e il ‘merito’ dell’attività amministrativa c.d. provvedimentale.
2013
Italiano
PUBBLICO E PRIVATO NELL’ORGANIZZAZIONE E NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA Problemi e prospettive
978-88-13-32864-1
Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Trento, Vol. n. 108
Cerbo, P., Il limite del ‘merito’ nel sindacato sul rapportodi lavoro privatizzato: le recenti riforme legislative, in Marchetti, B., Falcon, G. (ed.), PUBBLICO E PRIVATO NELL’ORGANIZZAZIONE E NELL’AZIONE AMMINISTRATIVAProblemi e prospettive, CEDAM, Padova 2013: 335- 351 [http://hdl.handle.net/10807/45531]
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