Nell’ambito di una fusione per incorporazione infragruppo, l’obbligo di risarcire il danno derivante dall’incongruità del rapporto di cambio, in seguito all’esperimento dell’azione di cui all’art. 2504 quater, comma 2, c.c., grava in capo alla società incorporante, mira a reintegrare il patrimonio del socio nella condizione in cui si sarebbe trovato ove il rapporto di cambio fosse stato determinato congruamente e va correlato alla situazione sussistente alla data dell’atto di fusione.

Mignosa, T., Risarcimento del danno da fusione ex art. 2504-quater, comma 2, c.c. , 2023 [https://hdl.handle.net/10807/341673]

Risarcimento del danno da fusione ex art. 2504-quater, comma 2, c.c.

Mignosa, Tommaso
2023

Abstract

Nell’ambito di una fusione per incorporazione infragruppo, l’obbligo di risarcire il danno derivante dall’incongruità del rapporto di cambio, in seguito all’esperimento dell’azione di cui all’art. 2504 quater, comma 2, c.c., grava in capo alla società incorporante, mira a reintegrare il patrimonio del socio nella condizione in cui si sarebbe trovato ove il rapporto di cambio fosse stato determinato congruamente e va correlato alla situazione sussistente alla data dell’atto di fusione.
2023
Italiano
Mignosa, T., Risarcimento del danno da fusione ex art. 2504-quater, comma 2, c.c. , 2023 [https://hdl.handle.net/10807/341673]
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