La non rilevanza del controllo congiunto ai sensi e ai fini dell’art 2359 cc, pur non atteggiandosi ancora come autentico diritto vivente, costituisce interpretazione prevalente. Si tratta, nondimeno, di esito di significazione contrastabile tramite un davvero appropriato e completo impiego di tutte le tecniche di significazione normativa, tipizzate e non tipizzate, ammesse nel nostro ordinamento, inclusa quella dell’interpretazione conforme a Costituzione. Ove, al contrario, si giudicasse il controllo congiunto estraneo alla disciplina codicistica del controllo, l’art. 2359 c.c. si esporrebbe alla promozione di un incidente di incostituzionalità e a una conseguente sentenza interpretativa dichiarante la illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevedesse (appunto) la rilevanza del controllo congiunto, assieme a quella del controllo solitario e del controllo plurimo verticale o indiretto.
Cariello, V., L'art. 2359 del codice civile e il controllo congiunto. Una potenziale questione di legittimità costituzionale, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano -- ITA 2026:2026 330 [https://hdl.handle.net/10807/339422]
L'art. 2359 del codice civile e il controllo congiunto. Una potenziale questione di legittimità costituzionale
Cariello, VincenzoPrimo
2026
Abstract
La non rilevanza del controllo congiunto ai sensi e ai fini dell’art 2359 cc, pur non atteggiandosi ancora come autentico diritto vivente, costituisce interpretazione prevalente. Si tratta, nondimeno, di esito di significazione contrastabile tramite un davvero appropriato e completo impiego di tutte le tecniche di significazione normativa, tipizzate e non tipizzate, ammesse nel nostro ordinamento, inclusa quella dell’interpretazione conforme a Costituzione. Ove, al contrario, si giudicasse il controllo congiunto estraneo alla disciplina codicistica del controllo, l’art. 2359 c.c. si esporrebbe alla promozione di un incidente di incostituzionalità e a una conseguente sentenza interpretativa dichiarante la illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevedesse (appunto) la rilevanza del controllo congiunto, assieme a quella del controllo solitario e del controllo plurimo verticale o indiretto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



