Traendo spunto dalla motivazione di un'ordinanza della S.C. [Cass., ord., 14 novembre 2023, n. 31675], l'autore svolge un'analisi critica della giurisprudenza relativa alle truffe perpetrate da agenti e subagenti di imprese di assicurazione ai danni dei rispettivi clienti. Su questa base, viene proposta una nuova chiave di lettura della casistica giurisprudenziale, ipotizzando che quella delle imprese di assicurazione e delle banche possa essere inquadrata come responsabilità derivante dalla lesione dell'affidamento del cliente nella correttezza del collaboratore, anziché come responsabilità extracontrattuale per fatto altrui. La responsabilità delle imprese di assicurazione e delle banche deriverebbe dalla violazione di obblighi di protezione volti a salvaguardare l'affidamento del cliente: dovrebbe allora essere qualificata come contrattuale e potrebbe essere affermata solo al verificarsi di comportamenti tali da alimentare l'affidamento del cliente, destinato ad essere deluso a seguito della condotta illecita del collaboratore.
Dellacasa, M., Truffa del subagente e responsabilità dell’impresa di assicurazione: per rischio d’impresa o lesione dell’affidamento?, in Granelli (a Cura Di, G. (. C. D., I nuovi orientamenti della Cassazione civile, Giuffrè Francis Lefebvre, MILANO 2024: 747-762 [https://hdl.handle.net/10807/338640]
Truffa del subagente e responsabilità dell’impresa di assicurazione: per rischio d’impresa o lesione dell’affidamento?
Dellacasa, Matteo
2024
Abstract
Traendo spunto dalla motivazione di un'ordinanza della S.C. [Cass., ord., 14 novembre 2023, n. 31675], l'autore svolge un'analisi critica della giurisprudenza relativa alle truffe perpetrate da agenti e subagenti di imprese di assicurazione ai danni dei rispettivi clienti. Su questa base, viene proposta una nuova chiave di lettura della casistica giurisprudenziale, ipotizzando che quella delle imprese di assicurazione e delle banche possa essere inquadrata come responsabilità derivante dalla lesione dell'affidamento del cliente nella correttezza del collaboratore, anziché come responsabilità extracontrattuale per fatto altrui. La responsabilità delle imprese di assicurazione e delle banche deriverebbe dalla violazione di obblighi di protezione volti a salvaguardare l'affidamento del cliente: dovrebbe allora essere qualificata come contrattuale e potrebbe essere affermata solo al verificarsi di comportamenti tali da alimentare l'affidamento del cliente, destinato ad essere deluso a seguito della condotta illecita del collaboratore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



