Viene commentata Cass., sez. un., 25 febbraio 2025, n. 4892, pronuncia con cui le sezioni unite affrontano il tema della determinazione del risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto di locazione. Sulla base di una ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali e delle posizioni dottrinali, l'autore aderisce alla tesi in base alla quale il risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto di locazione è commisurato all'interesse positivo. Analizzando criticamente la giurisprudenza, si riscontra che il criterio in base al quale è escluso il risarcimento del danno evitabile dal creditore con l'ordinaria dirigenza rinvenibile nell'articolo 1227, 2° comma c.c. risulta scarsamente impiegato. Si propone allora di rivalutarne le potenzialità applicative sulla base dell'inquadramento offerto dalla teoria degli obblighi di protezione.
Dellacasa, M., Inadempimento del conduttore, risoluzione e risarcimento del danno: alla ricerca del punto di equilibrio tra forza di legge del contratto e autoresponsabilità del locatore, I nuovi orientamenti della Cassazione civile, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2025: 370-387 [https://hdl.handle.net/10807/338539]
Inadempimento del conduttore, risoluzione e risarcimento del danno: alla ricerca del punto di equilibrio tra forza di legge del contratto e autoresponsabilità del locatore
Dellacasa, Matteo
2025
Abstract
Viene commentata Cass., sez. un., 25 febbraio 2025, n. 4892, pronuncia con cui le sezioni unite affrontano il tema della determinazione del risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto di locazione. Sulla base di una ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali e delle posizioni dottrinali, l'autore aderisce alla tesi in base alla quale il risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto di locazione è commisurato all'interesse positivo. Analizzando criticamente la giurisprudenza, si riscontra che il criterio in base al quale è escluso il risarcimento del danno evitabile dal creditore con l'ordinaria dirigenza rinvenibile nell'articolo 1227, 2° comma c.c. risulta scarsamente impiegato. Si propone allora di rivalutarne le potenzialità applicative sulla base dell'inquadramento offerto dalla teoria degli obblighi di protezione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



