La ricerca, dopo un esame sulle origini dell’istituto del pubblico ministero e sugli sviluppi del medesimo con particolare attenzione al periodo monarchico ed al regime fascista, si è diretta in primo luogo, ad una verifica del ruolo che il pubblico ministero ha assunto a seguito dell’entrata in vigore del codice di procedura penale e delle successive modifiche ad esso apportate dal legislatore – in via ordinaria e in sede di revisione della Costituzione (il riferimento è all’inserimento nell’art. 111 Cost. dei principi del “giusto processo”) – e dalla Corte costituzionale con una serie di incisive pronunce. In un secondo momento si è rivolta l’attenzione al significato dell’art. 112 Cost., tentando di comprendere, innanzi tutto, cosa debba intendersi per discrezionalità dell’azione penale e se di discrezionalità possa parlarsi, ad esempio, nel caso dell’archiviazione per particolare tenuità del fatto – all’interno del rito davanti al giudice di pace – e in ordine alla proposta di introduzione di criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale. Si è, quindi, proceduto a verificare, anche alla luce di un’interpretazione sistematica dell’insieme di norme costituzionali che costituiscono il titolo sulla magistratura, quale legame sussista tra il principio di cui all’art. 112 Cost. e l’indipendenza del p.m. e quali forme di responsabilità siano più adeguate per tale organo. In una prospettiva di riforma costituzionale, si è anche riflettuto sull’opportunità di conservare l’attuale formulazione dell’art. 112 Cost., soprattutto alla luce del collegamento tra l’obbligatorietà dell’azione penale, da un lato, ed i principi di legalità e di eguaglianza, dall’altro. In ultima analisi si è valutato se ed in che misura l’art. 112 Cost. incida sul tema della separazione delle carriere e sull’organizzazione interna degli uffici del p.m., con riferimento ai rapporti tra Procuratore della Repubblica e sostituti.
Monaco, G., Pubblico ministero ed obbligatorietà dell'azione penale, Giuffrè Editore, Milano 2003:<<Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto pubblico dell'Università degli Studi di Milano>>, 411 [http://hdl.handle.net/10807/33002]
Pubblico ministero ed obbligatorietà dell'azione penale
Monaco, Giuseppe
2003
Abstract
La ricerca, dopo un esame sulle origini dell’istituto del pubblico ministero e sugli sviluppi del medesimo con particolare attenzione al periodo monarchico ed al regime fascista, si è diretta in primo luogo, ad una verifica del ruolo che il pubblico ministero ha assunto a seguito dell’entrata in vigore del codice di procedura penale e delle successive modifiche ad esso apportate dal legislatore – in via ordinaria e in sede di revisione della Costituzione (il riferimento è all’inserimento nell’art. 111 Cost. dei principi del “giusto processo”) – e dalla Corte costituzionale con una serie di incisive pronunce. In un secondo momento si è rivolta l’attenzione al significato dell’art. 112 Cost., tentando di comprendere, innanzi tutto, cosa debba intendersi per discrezionalità dell’azione penale e se di discrezionalità possa parlarsi, ad esempio, nel caso dell’archiviazione per particolare tenuità del fatto – all’interno del rito davanti al giudice di pace – e in ordine alla proposta di introduzione di criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale. Si è, quindi, proceduto a verificare, anche alla luce di un’interpretazione sistematica dell’insieme di norme costituzionali che costituiscono il titolo sulla magistratura, quale legame sussista tra il principio di cui all’art. 112 Cost. e l’indipendenza del p.m. e quali forme di responsabilità siano più adeguate per tale organo. In una prospettiva di riforma costituzionale, si è anche riflettuto sull’opportunità di conservare l’attuale formulazione dell’art. 112 Cost., soprattutto alla luce del collegamento tra l’obbligatorietà dell’azione penale, da un lato, ed i principi di legalità e di eguaglianza, dall’altro. In ultima analisi si è valutato se ed in che misura l’art. 112 Cost. incida sul tema della separazione delle carriere e sull’organizzazione interna degli uffici del p.m., con riferimento ai rapporti tra Procuratore della Repubblica e sostituti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.