Le recenti previsioni di nullità a protezione di talune categorie di contraenti, ovvero a salvaguardia dell'efficienza del mercato, pongono il problema della sorte del contratto che contempli clausole disapprovate dall'ordinamento perché abusive od inique. Le discipline protettive, di norma, mirano infatti ad obliterare simili patti, ma non certo alla caducazione dell'intero contratto; e tuttavia un tale risultato - di conservazione del contratto 'per il resto' - potrebbe essere compromesso dall'operare della disciplina generale della nullità parziale regolata dal primo comma dell'art. 1419 c.c. Tale disciplina, infatti, non è certo pensata per garantire correzioni ed adattamenti del contratto ma, al contrario, subordina la conservazione del contratto in parte nullo alla verifica degli intenti dei contraenti (o comunque del senso dell'affare voluto dalle parti). Lo studio si propone di indagare le tecniche -alternative alla regola comune - prefigurate dal legislatore per decidere dell'estensione dell'invalidità, la loro area operativa e le difficoltà, talora sottovalutate, in cui si imbattono. Finendo per interrogarsi sull'opportunità di una sostituzione dei patti invalidi ad opera di regole dispositive; ovvero, ma criticamente, sull'opportunità di una correzione in via giudiziale delle clausole disapprovate per il loro contenuto 'abusivo' o 'squilibrato'.
D'Adda, A., Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, CEDAM, Padova 2008: 308 [https://hdl.handle.net/10807/32743]
Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto
D'Adda, Alessandro
2008
Abstract
Le recenti previsioni di nullità a protezione di talune categorie di contraenti, ovvero a salvaguardia dell'efficienza del mercato, pongono il problema della sorte del contratto che contempli clausole disapprovate dall'ordinamento perché abusive od inique. Le discipline protettive, di norma, mirano infatti ad obliterare simili patti, ma non certo alla caducazione dell'intero contratto; e tuttavia un tale risultato - di conservazione del contratto 'per il resto' - potrebbe essere compromesso dall'operare della disciplina generale della nullità parziale regolata dal primo comma dell'art. 1419 c.c. Tale disciplina, infatti, non è certo pensata per garantire correzioni ed adattamenti del contratto ma, al contrario, subordina la conservazione del contratto in parte nullo alla verifica degli intenti dei contraenti (o comunque del senso dell'affare voluto dalle parti). Lo studio si propone di indagare le tecniche -alternative alla regola comune - prefigurate dal legislatore per decidere dell'estensione dell'invalidità, la loro area operativa e le difficoltà, talora sottovalutate, in cui si imbattono. Finendo per interrogarsi sull'opportunità di una sostituzione dei patti invalidi ad opera di regole dispositive; ovvero, ma criticamente, sull'opportunità di una correzione in via giudiziale delle clausole disapprovate per il loro contenuto 'abusivo' o 'squilibrato'.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.