L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura fino a quando non si dia la prova della raggiunta indipendenza economica. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni concernenti i figli minori.
Schiavone, G., Commento all'art. 155 quinquies cod. civ. - Disposizioni in favore dei figli maggiorenni, in Anelli, F., Borghesi, D. (ed.), Codice della separazione e del divorzio commentato con dottrina e giurisprudenza, Celt Casa Editrice La Tribuna, Piacenza 2010: 135- 138 [http://hdl.handle.net/10807/32267]
Commento all'art. 155 quinquies cod. civ. - Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
Schiavone, Giovanni
2010
Abstract
L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura fino a quando non si dia la prova della raggiunta indipendenza economica. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni concernenti i figli minori.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.