L'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge divorziato resta ancora una fattispecie dai contorni incerti, a motivo dei suoi presupposti, che non si esauriscono nel godimento dell'assegno post-matrimoniale; e per le altre variabili che incidono sulla sua erogazione, tra cui la compresenza di "più aventi diritto" e gli "aiuti di fatto" eventualmente corrisposti all'ex coniuge.
Schiavone, G., Commento all'art. 9, commi 2 e 4, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in Anelli, F., Borghesi, D. (ed.), Codice della separazione e del divorzio commentato con dottrina e giurisprudenza, Celt Casa Editrice La Tribuna, Piacenza 2010: 640- 645 [http://hdl.handle.net/10807/32117]
Commento all'art. 9, commi 2 e 4, L. 1 dicembre 1970, n. 898
Schiavone, Giovanni
2010
Abstract
L'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge divorziato resta ancora una fattispecie dai contorni incerti, a motivo dei suoi presupposti, che non si esauriscono nel godimento dell'assegno post-matrimoniale; e per le altre variabili che incidono sulla sua erogazione, tra cui la compresenza di "più aventi diritto" e gli "aiuti di fatto" eventualmente corrisposti all'ex coniuge.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.