Per quanto gli artt. 548 e 585 c.c. riconoscano al coniuge superstite cui non sia stata addebitata la separazione i medesimi diritti successori del coniuge non separato, è dubbio che allo stesso vadano attribuiti i diritti di godimento sulla "residenza familiare" a titolo di legato ex lege, e ciò per l'impossibilità, una volta intervenuta la separazione, di individuare una residenza in cui abbia luogo la "convivenza" del nucleo familiare. Altri profili presi in considerazione sono: gli effetti della riconciliazione; la morte di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di separazione; la partecipazione al patto di famiglia.
Schiavone, G., Commento all'art. 585 cod. civ. - Successione del coniuge separato, in Anelli, F., Borghesi, D. (ed.), Codice della separazione e del divorzio commentato con dottrina e giurisprudenza, Celt Casa Editrice La Tribuna, Piacenza 2010: 256- 266 [http://hdl.handle.net/10807/32116]
Commento all'art. 585 cod. civ. - Successione del coniuge separato
Schiavone, Giovanni
2010
Abstract
Per quanto gli artt. 548 e 585 c.c. riconoscano al coniuge superstite cui non sia stata addebitata la separazione i medesimi diritti successori del coniuge non separato, è dubbio che allo stesso vadano attribuiti i diritti di godimento sulla "residenza familiare" a titolo di legato ex lege, e ciò per l'impossibilità, una volta intervenuta la separazione, di individuare una residenza in cui abbia luogo la "convivenza" del nucleo familiare. Altri profili presi in considerazione sono: gli effetti della riconciliazione; la morte di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di separazione; la partecipazione al patto di famiglia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.