Il volume si propone di studiare la natura tributaria del dazio doganale europeo. Il prelievo di confine viene analizzato attraverso i principi generali desumibili dai Trattati europei e dalle tradizioni comuni rinvenibili dalle Costituzioni degli Stati membri. Non è chiaro se il dazio doganale – risorsa propria comunitaria – sia costruito su di un presupposto capace di intercettare la reale capacità contributiva del titolare della ricchezza incorporata nelle merci che attraversano i confini unionali. O se sia, invece, esclusivamente orientato a finanziare una pubblica attività, diretta a garantire e mantenere un mercato unito, libero, stabile e concorrenziale. Dunque, il dazio, come concepito dal legislatore europeo, è un’imposta o una tassa? La dottrina non ha mai sentito l’esigenza di conoscere tale natura, forse per la scarsa visibilità di tale prelievo, corrisposto dagli importatori e traslato (tecnicamente, non giuridicamente) ai consumatori chiamati a pagare il prezzo della merce di origine estera. Questo silenzio rischia di segregare il dazio in un’area nebulosa. Infatti, non è chiaro se alla coattività del tributo, come statuito dalle norme europee, possano essere estese le tutele previste dai principi costituzionali dei Paesi membri, quali la legalità della pretesa pubblica e la parametrazione di detto sacrificio alla capacità contributiva del soggetto passivo. Inoltre, sapere se il dazio doganale ricade nell’ambito degli effetti applicativi dell’imposta o della tassa serve anche a comprendere quale fatto generatore fa sorgere il credito tributario a favore dell’Unione. Quindi, tale distinzione permetterebbe di disvelare quale ricchezza vuole intercettare il legislatore europeo tramite le norme sull’obbligazione doganale.
Tropea, A., LA NATURA DEL DAZIO DOGANALE, Giappichelli Editore, Torino 2025: 244 [https://hdl.handle.net/10807/318256]
LA NATURA DEL DAZIO DOGANALE
Tropea, AlessandroMembro del Collaboration Group
2025
Abstract
Il volume si propone di studiare la natura tributaria del dazio doganale europeo. Il prelievo di confine viene analizzato attraverso i principi generali desumibili dai Trattati europei e dalle tradizioni comuni rinvenibili dalle Costituzioni degli Stati membri. Non è chiaro se il dazio doganale – risorsa propria comunitaria – sia costruito su di un presupposto capace di intercettare la reale capacità contributiva del titolare della ricchezza incorporata nelle merci che attraversano i confini unionali. O se sia, invece, esclusivamente orientato a finanziare una pubblica attività, diretta a garantire e mantenere un mercato unito, libero, stabile e concorrenziale. Dunque, il dazio, come concepito dal legislatore europeo, è un’imposta o una tassa? La dottrina non ha mai sentito l’esigenza di conoscere tale natura, forse per la scarsa visibilità di tale prelievo, corrisposto dagli importatori e traslato (tecnicamente, non giuridicamente) ai consumatori chiamati a pagare il prezzo della merce di origine estera. Questo silenzio rischia di segregare il dazio in un’area nebulosa. Infatti, non è chiaro se alla coattività del tributo, come statuito dalle norme europee, possano essere estese le tutele previste dai principi costituzionali dei Paesi membri, quali la legalità della pretesa pubblica e la parametrazione di detto sacrificio alla capacità contributiva del soggetto passivo. Inoltre, sapere se il dazio doganale ricade nell’ambito degli effetti applicativi dell’imposta o della tassa serve anche a comprendere quale fatto generatore fa sorgere il credito tributario a favore dell’Unione. Quindi, tale distinzione permetterebbe di disvelare quale ricchezza vuole intercettare il legislatore europeo tramite le norme sull’obbligazione doganale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



