La monografia indaga il problema del trattamento giuridico da riservare a un arricchimento che si produce a mezzo della commissione di illeciti che ledono la dignità della persona umana, in violazione del precetto che si ricava dall’art. 41 co. 2 Cost. In casi come questi, l’arricchimento che si produce nella sfera giuridica dell’autore del fatto illecito non è mediato dalla lesione del potere di disposizione che appartiene al titolare del diritto violato, onde la ricchezza in questione non si può dire che spetti, originariamente o normativamente, a quest’ultimo. Pertanto, si propone di fare riferimento alla reazione giuridica nei termini non di una restituzione o "reversione", bensì di una "aversione", per significare la sottrazione della posta di ricchezza al soggetto che pure l'ha prodotta. Dopo aver constatato l’insufficienza delle ordinarie tutele civili a far fronte al problema in esame, si sottopongono a verifica una serie di ipotesi di Rechtsfortbildung giurisprudenziale-dottrinale dell’ordinamento nel segno di una cosiddetta euristica punitiva, la quale è sollecitata dalla comparazione con gli ordinamenti di common law, nei quali si rintraccia il principio problematico per il quale “tort does not pay”. Tali ipotesi, vagliate secondo la chiave metodologica che mette in rapporto il problema e il sistema, non riescono però a tradursi in una soluzione di tipo generale che consenta di innestare nel diritto positivo la tutela dell'aversione. L’indagine si conclude pertanto in una prospettiva cosiddetta de iure condendo.

Portonera, G., L'aversione dell'arricchimento indegno. Euristica punitiva e sistema del diritto civile, JOVENE, Napoli 2025: XVI-344 [https://hdl.handle.net/10807/316956]

L'aversione dell'arricchimento indegno. Euristica punitiva e sistema del diritto civile

Portonera, Giuseppe
2025

Abstract

La monografia indaga il problema del trattamento giuridico da riservare a un arricchimento che si produce a mezzo della commissione di illeciti che ledono la dignità della persona umana, in violazione del precetto che si ricava dall’art. 41 co. 2 Cost. In casi come questi, l’arricchimento che si produce nella sfera giuridica dell’autore del fatto illecito non è mediato dalla lesione del potere di disposizione che appartiene al titolare del diritto violato, onde la ricchezza in questione non si può dire che spetti, originariamente o normativamente, a quest’ultimo. Pertanto, si propone di fare riferimento alla reazione giuridica nei termini non di una restituzione o "reversione", bensì di una "aversione", per significare la sottrazione della posta di ricchezza al soggetto che pure l'ha prodotta. Dopo aver constatato l’insufficienza delle ordinarie tutele civili a far fronte al problema in esame, si sottopongono a verifica una serie di ipotesi di Rechtsfortbildung giurisprudenziale-dottrinale dell’ordinamento nel segno di una cosiddetta euristica punitiva, la quale è sollecitata dalla comparazione con gli ordinamenti di common law, nei quali si rintraccia il principio problematico per il quale “tort does not pay”. Tali ipotesi, vagliate secondo la chiave metodologica che mette in rapporto il problema e il sistema, non riescono però a tradursi in una soluzione di tipo generale che consenta di innestare nel diritto positivo la tutela dell'aversione. L’indagine si conclude pertanto in una prospettiva cosiddetta de iure condendo.
2025
Italiano
Monografia o trattato scientifico
978-88-243-2914-9
JOVENE
Portonera, G., L'aversione dell'arricchimento indegno. Euristica punitiva e sistema del diritto civile, JOVENE, Napoli 2025: XVI-344 [https://hdl.handle.net/10807/316956]
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