L’adozione del metodo finanziario consente a nostro giudizio di più correttamente pervenire alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società nonché di rispettare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form principle) , della competenza economica tra costi e ricavi e della neutralità. Ulteriormente, come noto, le imprese quotate in mercati regolamentati dovranno adottare, al più tardi entro il 2005, gli IFRS nella predisposizione dei loro conti consolidati che prevedono, con riferimento ai contratti di leasing di tipo finanziario, l’applicazione del metodo finanziario. Il criterio per decidere se iscrivere o meno il bene nello Stato patrimoniale dell’utilizzatore deve basarsi sul programma di esercitare o no l’opzione di acquisto: se al tempo della redazione del bilancio si prevede il futuro acquisto del bene oggetto del contratto di leasing, si rientra pienamente in quella “disponibilità definitiva” del bene che ne legittima l’iscrizione e la contabilizzazione con il metodo finanziario. Per la società di leasing l’adozione di tale metodologia, richiesta tra l’altro in sede di redazione del bilancio consolidato ma non in quello di esercizio, consentirebbe di più chiaramente mettere in luce i fattori chiave della gestione tipica quali, ad esempio, gli interessi attivi derivanti dai contratti di locazione stipulati, il margine operativo netto, il risultato della gestione corrente, l’ammontare degli impieghi, etc. Per quanto riguarda l’impresa utilizzatrice, viene messo in evidenza l’entità dell’indebitamento totale e, quindi, non viene deformata l’immagine della situazione finanziaria né quella patrimoniale. Ulteriormente, verrebbe meno il problema di quale valore iscrivere al momento del riscatto qualora se si fosse adottato il metodo patrimoniale: il criterio limite del costo impedirebbe, infatti, di iscrivere all’attivo il bene per un valore superiore al prezzo di riscatto che, tuttavia, risulta essere nella generalità dei casi nettamente inferiore al prezzo che avrebbe sul mercato un bene dello stesso tipo e nelle stesse condizioni di utilizzazione, con l’ovvia conseguenza di una sottovalutazione delle attività e con la determinazioni di quote di ammortamento inferiori rispetto all’effettivo contributo del bene al processo produttivo.
Sottoriva, C., La rappresentazione nel bilancio di esercizio e nel bilancio finanziario del contratto di leasing di tipo finanziario, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Roma 2003:<<RIREA>>, 112 [http://hdl.handle.net/10807/27963]
La rappresentazione nel bilancio di esercizio e nel bilancio finanziario del contratto di leasing di tipo finanziario
Sottoriva, Claudio
2003
Abstract
L’adozione del metodo finanziario consente a nostro giudizio di più correttamente pervenire alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società nonché di rispettare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form principle) , della competenza economica tra costi e ricavi e della neutralità. Ulteriormente, come noto, le imprese quotate in mercati regolamentati dovranno adottare, al più tardi entro il 2005, gli IFRS nella predisposizione dei loro conti consolidati che prevedono, con riferimento ai contratti di leasing di tipo finanziario, l’applicazione del metodo finanziario. Il criterio per decidere se iscrivere o meno il bene nello Stato patrimoniale dell’utilizzatore deve basarsi sul programma di esercitare o no l’opzione di acquisto: se al tempo della redazione del bilancio si prevede il futuro acquisto del bene oggetto del contratto di leasing, si rientra pienamente in quella “disponibilità definitiva” del bene che ne legittima l’iscrizione e la contabilizzazione con il metodo finanziario. Per la società di leasing l’adozione di tale metodologia, richiesta tra l’altro in sede di redazione del bilancio consolidato ma non in quello di esercizio, consentirebbe di più chiaramente mettere in luce i fattori chiave della gestione tipica quali, ad esempio, gli interessi attivi derivanti dai contratti di locazione stipulati, il margine operativo netto, il risultato della gestione corrente, l’ammontare degli impieghi, etc. Per quanto riguarda l’impresa utilizzatrice, viene messo in evidenza l’entità dell’indebitamento totale e, quindi, non viene deformata l’immagine della situazione finanziaria né quella patrimoniale. Ulteriormente, verrebbe meno il problema di quale valore iscrivere al momento del riscatto qualora se si fosse adottato il metodo patrimoniale: il criterio limite del costo impedirebbe, infatti, di iscrivere all’attivo il bene per un valore superiore al prezzo di riscatto che, tuttavia, risulta essere nella generalità dei casi nettamente inferiore al prezzo che avrebbe sul mercato un bene dello stesso tipo e nelle stesse condizioni di utilizzazione, con l’ovvia conseguenza di una sottovalutazione delle attività e con la determinazioni di quote di ammortamento inferiori rispetto all’effettivo contributo del bene al processo produttivo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.