La disciplina della commissione giudicatrice presenta alcune differenze sostanziali rispetto alla corrispondente disposizione del d.lgs. 50/2016 (l’art. 77). Anzitutto, nel codice previgente il potere di nomina era stato sostanzialmente sottratto alla stazione appaltante: infatti, in base all’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016 la scelta dei commissari (necessariamente esterni alla stazione appaltante) sarebbe dovuta avvenire tramite sorteggio fra gli iscritti in un Albo istituito presso ANAC. Tuttavia, l’Albo non è stato mai effettivamente attivato; inoltre, l’applicazione di tale disposizione è stata più volte rinviata (si veda, da ultimo, l’art. 1, comma 1, d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019): pertanto, questa previsione non ha mai avuto concreta applicazione e le stazioni appaltanti hanno continuato a nominare direttamente i commissari. In secondo luogo, nell’articolo in commento non è più prevista la cosiddetta incompatibilità endo-procedimentale. In terzo luogo, si prevede espressamente che il RUP possa fare parte della commissione, anche come presidente per le gare sotto-soglia dell’art. 51.

Cerbo, P., Commissione giudicatrice (Commento all'art. 93 d.lgs. 36/2023), in Riccardo Villata, M. R. (ed.), Commentario al codice dei contratti pubblici, Pacini Giuridica, Pisa 2024: 465- 469 [https://hdl.handle.net/10807/278122]

Commissione giudicatrice (Commento all'art. 93 d.lgs. 36/2023)

Cerbo, Pasquale
Primo
2024

Abstract

La disciplina della commissione giudicatrice presenta alcune differenze sostanziali rispetto alla corrispondente disposizione del d.lgs. 50/2016 (l’art. 77). Anzitutto, nel codice previgente il potere di nomina era stato sostanzialmente sottratto alla stazione appaltante: infatti, in base all’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016 la scelta dei commissari (necessariamente esterni alla stazione appaltante) sarebbe dovuta avvenire tramite sorteggio fra gli iscritti in un Albo istituito presso ANAC. Tuttavia, l’Albo non è stato mai effettivamente attivato; inoltre, l’applicazione di tale disposizione è stata più volte rinviata (si veda, da ultimo, l’art. 1, comma 1, d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019): pertanto, questa previsione non ha mai avuto concreta applicazione e le stazioni appaltanti hanno continuato a nominare direttamente i commissari. In secondo luogo, nell’articolo in commento non è più prevista la cosiddetta incompatibilità endo-procedimentale. In terzo luogo, si prevede espressamente che il RUP possa fare parte della commissione, anche come presidente per le gare sotto-soglia dell’art. 51.
2024
Italiano
Commentario al codice dei contratti pubblici
Pacini Giuridica
Cerbo, P., Commissione giudicatrice (Commento all'art. 93 d.lgs. 36/2023), in Riccardo Villata, M. R. (ed.), Commentario al codice dei contratti pubblici, Pacini Giuridica, Pisa 2024: 465- 469 [https://hdl.handle.net/10807/278122]
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10807/278122
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact