Il saggio studia il valore probatorio dell'art. 1988 cod. civ.: il quale esonera il destinatario della promessa dall’onere di provare il fatto costitutivo del proprio diritto di credito. Egli può far valere, senza dover provare. Da un punto di vista strettamente processuale: il creditore (o presunto tale) che innanzi al giudice rappresenti una promessa di pagamento vedrà la propria domanda non solo necessariamente ammissibile, visto che «a questo scopo l’affermazione del diritto ben basta», ma anche fondata. Privo di promessa, il creditore dovrebbe dimostrare la fondatezza della propria domanda giudiziale; dimostrato il riconoscimento, il promissario che pure non deduca alcun fatto costitutivo vedrà accolta nel merito la propria domanda di condanna al pagamento.
Buta, L., Promessa di pagamento e prova, in Franco Anell, F. A., Augusto Chizzin, A. C., Mauro Orland, M. O., Antonio Brigugli, A. B., Matteo De Pol, M. D. P., Enrico Gragnol, E. G., Loris Tos, L. T. (ed.), L'onere della prova, CEDAM - Wolters Kluwer, PADOVA -- ITA 2024: 545- 557 [https://hdl.handle.net/10807/271317]
Promessa di pagamento e prova
Buta, Letterio
Primo
2024
Abstract
Il saggio studia il valore probatorio dell'art. 1988 cod. civ.: il quale esonera il destinatario della promessa dall’onere di provare il fatto costitutivo del proprio diritto di credito. Egli può far valere, senza dover provare. Da un punto di vista strettamente processuale: il creditore (o presunto tale) che innanzi al giudice rappresenti una promessa di pagamento vedrà la propria domanda non solo necessariamente ammissibile, visto che «a questo scopo l’affermazione del diritto ben basta», ma anche fondata. Privo di promessa, il creditore dovrebbe dimostrare la fondatezza della propria domanda giudiziale; dimostrato il riconoscimento, il promissario che pure non deduca alcun fatto costitutivo vedrà accolta nel merito la propria domanda di condanna al pagamento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.